La Risoluzione n. 134/E ha ribadito che il bonus aggregazioni è garantito soltanto in caso di completa indipendenza tra le società partecipanti all'operazione.
Quindi anche in caso di rispetto degli altri requisiti, non si potrà beneficiare della norma agevolativa in assenza di indipendenza tra le società partecipanti (risoluzione n. 134/E).
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Quindi anche in caso di rispetto degli altri requisiti, non si potrà beneficiare della norma agevolativa in assenza di indipendenza tra le società partecipanti (risoluzione n. 134/E).
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