La risoluzione n. 57/e del 6 marzo 2009 chiarisce che la costituzione di una società a responsabilità limitata, a seguito di un’operazione di aggregazione tra aziende, in cui l’assegnazione della quota al capitale sociale è pari al 99,6 per cento a un socio e solo lo 0,4 per cento all’altro socio (in virtù della scarsa consistenza patrimoniale dell'azienda da questi detenuta e alla mancanza di avviamento che è indice di non operatività), impedisce l’applicazione del bonus aggregazioni.
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1 commento:
serve la perizia?
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