E' la complessa operazione che l'agenzia delle Entrate ha giudicato non elusiva rispondendo ad un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 413/1991.
In realtà, l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 12/E del 16 gennaio, oltre a propendere per l'assenza dei requisiti, prescritti dall'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 ai fini del disconoscimento dei vantaggi fiscali derivanti da determinate operazioni, ha fornito diverse precisazioni relative alle implicazioni fiscali della scissione, così come programmata e descritta dall'istante.
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