Le novità contenute nell’art. 32, c. 4 del D.L. 185/2008 prevedono che in caso di concordato preventivo il debitore non possa proporre il pagamento parziale del tributo relativo all’Iva, risolvendo una diatriba che in dottrina vedeva su posizione contraria il presidente Quatraro del Tribunale di Milano.
Per l’Iva la norma prevede solo la possibilità di dilazionare i tempi di pagamento.
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