I contribuenti entro il 31 ottobre 2008, come previsto dal d.l. n. 97 del 3 giugno 2008, possono rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008,
La risoluzione 10 giugno 2008, n. 236/E, ha chiarito che è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata per precedenti rivalutazioni effettuate sugli stessi beni entro 48 mesi dal versamento.
Il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° luglio 2003 scadeva il 30 settembre 2004.
I contribuenti potranno chiedere il rimborso di tali presentando entro oggi l'istanza di rimborso.
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