Il decreto del 16 luglio 2008 del Tribunale di Milano chiarisce che la nomina del perito incaricato ad attestare la ragionevolezza del piano di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), legge fallimentare così come modificata dal d.lgs. n. 169/2007, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2008, spetta all’imprenditore.
Il piano viene elaborato dall'imprenditore autonomamente, non in contraddittorio con i creditori, e non è soggetto ad alcun obbligo di pubblicazione.
Questo strumento, ancora sottovalutaro, tutela sia l’imprenditore (evitando il rischio di bancarotta) sia i creditori sottraendoli al rischi di revocatoria.
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