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martedì 22 luglio 2014

Università Cattolica di Milano: convegno su recesso del socio

Il Recesso del socio nella SpA e nella Srl. Aspetti societari, aziendali e tributari

Il nostro prossimo convegno in Università Cattolica con Fondazione Dottori Commercialisti di Milano.

La riforma del diritto societario ha innovato profondamente i principi attinenti al diritto di recesso dei soci nelle società di capitali. Pur nella valutazione dei contrapposti interessi, il legislatore ha ampliato le cause di recesso e modificato i criteri di determinazione del valore delle azioni/quote da liquidare al socio recedente, oggettivamente penalizzati nella precedente disciplina. Alla tutela della società, quale centro d’interessi compositi e articolati, viene, quindi, a contrapporsi il principio di consentire al socio sempre e comunque una possibilità d’uscita, con una “aspettativa” di rimborso a valori correnti o comunque superiori rispetto all’investimento iniziale. Il nuovo quadro normativo dell’exit viene, pertanto, affrontato cercando di metterne in evidenza gli aspetti societari, quelli aziendali connessi ai criteri di valutazione di liquidazione della partecipazione, nonché le conseguenti implicazioni fiscali.

Data
18 settembre 2014

Organizzatori
Scuola di Specializzazione in diritto societario e comunitario, Fondazione Dottori Commercialisti in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Sede del convegno
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Palazzo Gonzaga di Vescovado

Via Carducci 28/30 – Aula C012 – Milano

PS: Maggiori informazioni non appena disponibili sul sito della Fondazione Dottori Commercialisti.

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lunedì 17 marzo 2014

Principi di attestazione dei piani di risanamento

Segnaliamo come sempre documenti di interesse per il perito o il consulente di operazioni straordinarie.

Pubblicata in consultazione la bozza del documento predisposto dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA), dall'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (ANDAF), dall'Associazione Professionisti Risanamento Imprese (APRI) e dall'Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese (OCRI).

I Principi approfondiscono alcune questioni operative legate al contenuto delle attestazioni e alla figura del professionista incaricato.

Scarica il documento: Principi di attestazione dei piani di risanamento


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giovedì 16 gennaio 2014

Concordato Preventivo - facsimile di proposta di incarico attestatore

Segnaliamo l’elaborato redatto dai componenti della Commissione Concordato Preventivo UNGDCEC.

L’elaborato rappresenta un facsimile di proposta di incarico professionale per la redazione della relazione che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità/attuabilità dei piani di risanamento, c.d. “piani attestati”, di concordato preventivo e dei piani posti a base degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Scarica il documento: Proposta_incarico_attestatore.pdf

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martedì 24 dicembre 2013


I nostri più sinceri auguri di Natale, accompagnati da una piccola riflessione per un 2014 ricco di sfide ma anche curioso e capace di farci ritrovare nuovi punti di vista per ridisegnare la nostra impresa o la nostra professione: Una pistola di legno, un drago e la magia di un sorriso nei nostri auguri di Natale

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giovedì 5 dicembre 2013

TURNAROUND MEDIANTE AFFITTO E CESSIONE D’AZIENDA

Oggi per la Scuola di specializzazione per esperti in procedure concorsuali della Fondazione Dottori Commercialisti di Milano, all'interno del ciclo di lezioni intitolato:

CRISI D'IMPRESA

ILLUSTRAZIONE DI CASI PRATICI E COMMENTO DEGLI ESPERTI

terrò un intervento dal titolo:

TURNAROUND MEDIANTE AFFITTO E CESSIONE D’AZIENDA

 ANALISI DEL PIANO E FATTORI CRITICI CRITICI

Maggiori informazioni sul sito della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.


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lunedì 24 giugno 2013

Concordato preventivo in bianco: novità dal Decreto del Fare

Il Decreto del Fare prevede la parziale revisione del cosiddetto concordato in bianco

Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’ impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). 

Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti).

Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.

qui il testo integrale del decreto , sotto il solo articolo 81 relativo al concordato preventivo



Si è venuti incontro alle richieste corrette di Magistrati e creditori senza avere il coraggio di ripensare in maniera sistemica lo strumento.


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lunedì 10 giugno 2013

-Come valutare, acquistare e cedere un’azienda

Guida all'attività di M&A utile a professionisti ed imprenditori nel valutare, acquistare e cedere una impresa. Un processo che assorbe risorse e tempo e richiede competenze ed esperienze professionali che non possono essere improvvisata pena di metterne a rischio il positivo esito.

Come sempre riteniamo utile mettere a disposizione documenti e risorse che possano aiutare a definire best practice e ad aiutare i cultori della materia ad approfondire il tema della valutazione d'azienda declinato nella pratica professionale.

Stiamo nel frattempo lavorando alla terza edizione de LE PERIZIE DI STIMA e la valutazione d'azienda.

giovedì 6 giugno 2013

Guida al processo di due diligence

Questa Guida si propone di illustrare, in sintesi e in forma estremamente pratica, gli aspetti peculiari che devono essere valutati da chi si accinga ad approfondire le opportunità e le caratteristiche di un investimento in un fondo di private equity. 



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martedì 4 giugno 2013

Guida al Business Plan

Il fine è quello di dare un contributo concreto e pratico a una maggiore divulgazione dei criteri da utilizzare nella stesura di un Business Plan da parte di chi si rivolge al capitale di rischio come fonte di finanziamento della propria attività imprenditoriale.
La predisposizione del Business Plan, o piano aziendale, è un momento fondamentale, sia per aziende in fase di start-up o in rapida crescita sia per aziende giunte a un livello di sviluppo più avanzato.
Il Business Plan consente all’imprenditore di raggiungere diversi obiettivi, come ad esempio, fornire una guida strategica, capitalizzare sui punti di forza e gestire al meglio i punti di debolezza dell’azienda, individuare i fattori chiave per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, aiutare a reperire mezzi finanziari necessari per la crescita (Private Equity, IPO, Business Angels ed altri finanziamenti) ma anche stabilire importanti accordi commerciali con partner (clienti, fornitori, distributori). 

La guida riassume le principali caratteristiche di un piano aziendale predisposto per l’analisi e la valutazione da parte di un investitore nel capitale di rischio, tratteggiando uno schema di riferimento che ovviamente andrà integrato e rivisto a secondo delle peculiarità del caso.
La guida è stata completata con un caso reale e un modello per facilitarne la comprensione. Fra i tanti casi possibili abbiamo utilizzato quello di un’azienda in fase di rapida crescita, perché pensiamo rappresenti, forse meglio di altre situazioni, una realtà nella quale un Business Plan ben realizzato può costituire la chiave per un futuro di successi.

SCARICA:

venerdì 10 maggio 2013

Le perizie valutative quale supporto fiscale al prezzo delle transazioni

In diversi momenti della vita di un’azienda si può rileva l’opportunità di stimarne il valore. 

Lo scopo, pur dovuto a diversi input è sempre generalmente conoscitivo, in pratica ciò che può cambiare è il soggetto interessato all’informazione ed il conseguente adattamento di quest’ultima al particolare soddisfacimento conoscitivo. 

Pertanto, conoscere la dinamica del valore aziendale può essere sostanzialmente importante per l’imprenditore, al fine di valutare meglio l’effetto delle sue strategie e per i terzi da tutelarsi soprattutto in presenza di operazioni di finanza straordinaria.

SCARICA: quaderno AIAF su valutazione d'azienda

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giovedì 9 maggio 2013

PRIVACY: Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche.

L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.
Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e  Possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone).


L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di Controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

SCARICA: Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

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venerdì 3 maggio 2013

IL SILENZIO ASSENSO NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO



La conversione in legge del Decreto “crescita e sviluppo” (L. 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del DL n. 83/2012), attraverso la modifica dell’art. 178 della legge fallimentare – RD 267/42 – (non prevista nella formulazione originaria del decreto), ha portato a una radicale modifica nel sistema di conteggio delle adesioni dei creditori alla proposta di concordato

La nuova norma, che si applicherà alle domande di concordato depositate in Cancelleria Fallimentare, a partire dal 11/09/2012, introduce di fatto anche per del Concordato Preventivo, pur con alcune attenuazioni, il meccanismo del “Silenzio Assenso” in analogia a quanto già previsto prima d’ora per il concordato fallimentare (Art. 127 l.f.).

Trattasi di una novità di notevole portata che determinerà verosimilmente un incremento del ricorso all’istituto del concordato preventivo da parte delle imprese in crisi in quanto l’inerzia del creditore chirografario nell’ espressione del voto agevolerà il debitore proponente nel raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta concordataria.

Fonte: KNOS, a cura della Commissione di Studio Concordato Preventivo


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sabato 13 aprile 2013

Penale tributario in caso di omessi versamenti: niente dolo se cause della crisi estranee al controllo dell'imprenditore.



Il Tribunale di Novara con sentenza del 20.3.2013 sostiene che non è ravvisabile il dolo se non si sono pagate le imposte a causa di fattori completamente estranei al controllo dell’imprenditore.

Questa sentenza pare mitigare il ben più severo orientamento della Cassazione nei confronti degli omessi versamenti.

Al riguardo, non sfuggendo che autorevole dottrina ha ritenuto di individuare nel sopraggiungere di una crisi di liquidità di dimensioni importanti (qual è quella che esita, senza soluzione di continuità, nello scioglimento e messa in liquidazione dell'ente) una sorta di "forza maggiore" che esclude la volontà del sostituto d'imposta di omettere il versamento delle ritenute. Ora, con ciò non si intende certo affermare che, a tali fini, possa assumere rilevanza ogni situazione di crisi finanziaria, per quanto di dimensioni considerevoli, ma, eventualmente, solo quella determinata da fattori tutt'affatto estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore, e in alcun modo riconducibili a una sua mala gestio: in ciò tali da delineare una sorta di illiquidità non prevedibile né evitabile. China sulla quale, recentemente, si è incanalata anche parte della giurisprudenza di merito: da ultimo Trib. Milano, 19 settembre 2012, secondo cui: ai fini della sussistenza del reato di omesso pagamento di ritenute certificate, non può desumersi il dolo, nemmeno nella forma eventuale, dal mancato pagamento tempestivo delle ritenute senza che sia addotta altra circostanza idonea a fornire autonoma prova della sua sussistenza. 
Principio alla stregua del quale i due citati arresti sono giunti a escludere il dolo del reato di omesso versamento di ritenute certificate, ad esempio, in capo al sostituto di imposta che non abbia potuto adempiere all'obbligazione tributaria perché la società di cui era legale rappresentante affrontava una mancanza di liquidità dovuta a gravi e non prevedibili inadempimenti da parte di Enti pubblici, pur essendosi egli attivato per il recupero di quei crediti ed avendo effettuato i versamenti dovuti non appena in grado di farlo. 
Al riguardo, ritiene il Giudicante che un siffatto modo di ragionare, in quanto proclive a restituire al momento delibativo della colpevolezza del reato un autonomo spatium vivendi nell'analisi del reato stesso, in linea con le più evolute concezioni "tripartita" e "quadripartita", debba essere preferito rispetto al tradizionale orientamento di legittimità, prono, per converso, a escludere aprioristicamente la rilevanza, ai fini dell'esclusione del dolo del reato di cui all'art. 10-bis, della situazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità del soggetto obbligato, senza tuttavia prenderne in considerazione le cause (orientamento di massima cui è ascrivibile, inter alia, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47340 del 15/11/2007, secondo cui, sic et simpliciter: «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della punibilità dell'agente è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ne consegue che, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione sull'esistenza del dolo»).



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venerdì 12 aprile 2013

Conferimento d'azienda e cessione quote: elusione?

La Corte di cassazione con l’ordinanza 6835 del 19 marzo 2013 conferma la propria lettura in chiave antielusiva dell’articolo 20 del Dpr 131/1986 e conferma la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di procedere all’interpretazione dell’atto non limitandosi al solo contenuto, ma facendo riferimento anche a elementi extratestuali nonché a eventuali collegamenti negoziali con atti diversi.

Le argomentazioni sono così riassunte da fiscooggi a cui si rimanda per approfondimenti:
  • il termine di decadenza a disposizione dell’ufficio, nel caso di rettifiche ex articolo 20 del Tur, a prescindere dal carattere complementare o suppletivo della maggiore imposta, è di tre anni, dovendo applicarsi il termine di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c, che “decorre dalla domanda di registrazione dell’ultimo atto dell’unica fattispecie complessa. In ogni caso, la Cassazione ha ritenuto di specificare espressamente che l’imposta richiesta, in caso di rettifiche ex articolo 20, ha natura suppletiva, essendo dovuta in conseguenza di “errore od omissione” in sede di liquidazione dell’imposta principale
  • il legislatore, nella formulazione dell’articolo 20, ha privilegiato, la “intrinseca natura e gli effetti giuridici” al “titolo o la forma apparente” di essi. Ciò comporta che “nell’individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione in parola. La Corte di cassazione chiude inoltre ricordando che il divieto di abuso di diritto si traduce in un principio generale antielusivo.


Si ricorda, infatti, che in termini pressoché identici la Corte di cassazione si è già espressa con le sentenze 14900/2011 e 2713/2002, oltre che con le sentenze 1913/2007 e 9162/2010 richiamate nella stessa ordinanza.

La giurisprudenza di merito sul punto si è dimostrata però, a oggi, alquanto altalenante. Si vedano, infatti, fra le tante sentenze contrarie, la 45/2009 della Ctp di Treviso, la 65/2011 della Ctp di Prato e la 388/2010 della Ctp di Milano.


Inoltre, va segnalato che, in senso critico, si sono espresse l’Associazione italiana dei dottori commercialisti (norma di comportamento n. 186 del 2012) e il Consiglio nazionale del notariato (studio n. 95 del 2003), che, da una parte, hanno negato la portata di norma antielusiva generale all’articolo 20 e, dall’altra, hanno escluso che l’operazione di cessione di azienda possa avere identico valore economico dell’operazione di conferimento associata alla cessione delle quote di partecipazione.


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lunedì 8 aprile 2013

Concordato preventivo: appunti

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. 

Il debitore deve presentare con il ricorso i seguenti documenti
  1. una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
  2. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  3. l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
  4. il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili
  5. un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui sopra devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di indipendenza (ex art 67 lf *), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione come sopra descritta entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni – nel caso di pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine è necessariamente di 60 giorni - e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

La norma peraltro prevede che entro il termine concesso dal Tribunale il debitore possa depositare alternativamente domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma primo, L.F.. 

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. 

Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può quindi compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

A decorrere dalla data di pubblicazione del ricorso, contenente la domanda, nel registro delle imprese, il debitore gode degli effetti protettivi tipici del procedimento di concordato di cui all’articolo 168 della legge fallimentare. 

Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la predetta data di pubblicazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato, ed estendendo la sanzione di nullità, già prevista dal primo comma per le azioni esecutive, anche a quelle cautelari promosse o proseguite sul patrimonio del debitore successivamente alla citata data di pubblicazione.

* Requisiti indipendenza:
Un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

mercoledì 3 aprile 2013

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.f.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis l.f. (breve sintesi dello strumento e delle principali novità normative) rappresentano uno strumento di risanamento al quale l’impresa in crisi/insolvente può ricorrere per ridurre la propria esposizione debitoria e tentare così il recupero della propria continuità aziendale.

Gli accordi di ristrutturazione devono essere supportati da specifico piano ed approvati da tanti creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

È necessaria inoltre una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma lett. d) L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali in tale piano espressi, nonché l’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.

Il contenuto degli accordi con i creditori aderenti è liberamente determinabile mentre ai non aderenti deve essere garantito il pagamento integrale di quanto dovuto.

Il procedimento di cui all'articolo 182 bis, comma 6, L.F., il quale consente di ottenere il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel periodo necessario alla formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, richiede al tribunale un controllo non solo formale sulla documentazione richiesta dalla norma bensì una vera e propria verifica sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione e delle condizioni per il pagamento regolare dei creditori con i quali non sono in corso trattative e che non hanno intenzione di trattare.

martedì 26 marzo 2013

Credito alle PMI: moratoria mutui in aiuto ai piani finanziari


Prorogato di ulteriori tre mesi il termine di validità delle iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà. Le aziende, per i finanziamenti che non avessero già usufruito di precedenti moratorie, possono richiedere la sospensione per un anno, avendo tempo fino a fine giugno per presentare le domande. Intanto, banche e imprese sono al lavoro per  definire un nuovo accordo compatibile con l’evoluzione della congiuntura economica e delle condizioni operative delle banche.

Viene prorogato di altri tre mesi, ossia fino al 30 giugno 2013, il termine di validità delle “Nuove misure per il credito alle Pmi”, il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario con il Ministero dell' economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico e tutte le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale. Lo ha comunicato il 20 marzo a Milano il Comitato esecutivo dell’ABI.
Il pacchetto di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing; di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione; nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie. Le misure sono state prorogate alla luce della situazione economica ancora complessa per il Paese e in vista del varo di nuove iniziative di sostegno alle piccole e medie imprese. Con questo obiettivo, l’ABI ha avviato il confronto con i rappresentanti delle imprese per individuare insieme le linee guida sulla cui base realizzare, entro il nuovo termine di fine giugno, un nuovo accordo.
In particolare, dal confronto avuto finora è emersa una visione comune su una serie di temi rilevanti per lo sviluppo del Paese, che potranno essere inseriti nel nuovo accordo. Tra questi, l’attenuazione degli impatti di Basilea 3 sulle Pmi, il potenziamento dell’operatività del Fondo di garanzia per le Pmi e lo sviluppo delle reti d’impresa.



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venerdì 19 ottobre 2012

Genova: convegno su valutazione d'azienda e perizie di stima


Il 25 ottobre torno a Genova ospite dell'Unione giovani dottori commercialisti e dell' Ordine locale come relatore del convegno su Perizie di Stima e valutazione d'azienda.

Qui potete trovare la locandina con il programma dell'incontro

Cercherò di approfondire le ultime novità in tema di concordato e piani di risanamento d'azienda soprattutto analizzando le nuove responsabilità del perito.

Come sempre sarà un momento di confronto con i colleghi e per incontrare qualche vecchio amico.


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mercoledì 3 ottobre 2012

Concordato preventivo: linee guida Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha pubblicato le linee guida sulle novità in materia di fallimento. 

Il documento illustra le norme del decreto Sviluppo che hanno apportato significative modifiche alla Legge fallimentare (L. n. 267/1942) e che comportano la necessità di adottare prassi condivise da parte dei giudici delegati.
Le principali indicazioni  che i giudici fallimentari del Tribunale milanese sono chiamati ad osservare attengono essenzialmente al nuovo istituto del pre-concordato. (Via Altalex)


Scarica linee guida al concordato preventivo del Tribunale di Milano
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lunedì 1 ottobre 2012

Responsabilità amministratori

Segnalo l'interessante documento "appunti in tema di responsabilità di amministratori di spa e srl "

Principali questioni prcessuali e sostanziali in tema di Azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di S.P.A. e S.R.L.; orientamenti della sezione VIII civile del Tribunale di Milano. Testo predisposto per l'incontro organizzato dai referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano. 



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