Gli accordi di
ristrutturazione devono essere supportati da specifico piano ed approvati da tanti
creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.
È necessaria inoltre una relazione
di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma
lett. d) L.F., che attesti la veridicità dei dati aziendali in tale piano
espressi, nonché l’attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla
sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.
Il contenuto degli accordi
con i creditori aderenti è liberamente determinabile mentre ai non aderenti
deve essere garantito il pagamento integrale di quanto dovuto.
Il procedimento
di cui all'articolo 182 bis, comma 6, L.F., il quale consente di ottenere il
divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel periodo
necessario alla formalizzazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti,
richiede al tribunale un controllo non solo formale sulla documentazione
richiesta dalla norma bensì una vera e propria verifica sulla ricorrenza dei
presupposti per pervenire ad un accordo di ristrutturazione e delle condizioni
per il pagamento regolare dei creditori con i quali non sono in corso
trattative e che non hanno intenzione di trattare.