venerdì 30 gennaio 2009

Non retrodatabili gli effetti della fusione con trasformazione

Non è possibile retrodatare gli effetti fiscali della fusione tra una società di persone e una di capitali,. Di conseguenza, il soggetto incorporato deve determinare il reddito relativo all'intervallo temporale tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la fusione sulla base del proprio conto economico e assolvere ai propri obblighi dichiarativi autonomamente.

E' il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 22/E del 28 gennaio, con cui l'agenzia delle Entrate si è pronunciata su un caso di aggregazione aziendale, protagonista una Srl che ha incorporato una società in nome collettivo.

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Conferimenti SPA, perizie e Ias

Una nuova massima redatta dalla Commissione massime societarie del consiglio notarile di Milano ha chiarito che, per i conferimenti in natura nelle spa, il valore equo di un bene ricavato da un bilancio approvato non richiede necessariamente la redazione di quest'ultimo secondo i principi Ias/Ifrs, ma consiste piuttosto nel valore correttamente iscritto in un bilancio approvato in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto.

La massima riveste particolare interesse e sarà importante analizzarne la portata ai fini delle future operazioni straordinarie..


Perizia di Conferimento di ramo d'azienda

La sentenza n.7 del 13 dicembre 2008 della Ctp Reggio Emilia ha stabilito che il valore risultante da perizia di stima, effettuata da professionista nominato dal tribunale, ai fini di un conferimento di ramo d’azienda, è sempre rettificabile.

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mercoledì 21 gennaio 2009

Scissione parziale non proporzionale con attribuzione di patrimonio netto contabile negativo.

E' la complessa operazione che l'agenzia delle Entrate ha giudicato non elusiva rispondendo ad un'istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 413/1991.

In realtà, l'Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 12/E del 16 gennaio, oltre a propendere per l'assenza dei requisiti, prescritti dall'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 ai fini del disconoscimento dei vantaggi fiscali derivanti da determinate operazioni, ha fornito diverse precisazioni relative alle implicazioni fiscali della scissione, così come programmata e descritta dall'istante.

venerdì 16 gennaio 2009

Concordato Preventivo: Termini per la presentazione della proposta di transazione fiscale

risoluzione n. 3/e del 5 gennaio 2009 : La proposta di transazione fiscale, da produrre all'Agenzia delle Entrate e all'agente della riscossione, non deve obbligatoriamente essere presentata nello stesso giorno in cui viene depositata presso il Tribunale la domanda di ammissione al concordato preventivo

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giovedì 8 gennaio 2009

Decreto Anti crisi: operazioni straordinarie ed imposta sostitutiva

Il decreto legge n. 185/2008 ha ridisegnato la disciplina per conferimenti, scissioni e fusioni. Avviamento e marchi sono ammortizzabili in nove anni, anziché diciotto, pagando un'imposta sostitutiva al 16%.

Si tratta di una nuova imposta sostitutiva che deroga al regime previsto dal comma 2-ter, art. 176 del Tuir e che consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori emersi in seno all' operazione straordinaria, comportando l'applicazione di un'aliquota secca del 16%, da versare in un'unica rata, con effetti anche ai fini Irap.


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Accordi di ristrutturazione e Concordato preventivo: modifiche per IVA e contributi

L'articolo 32, comma 5, del decreto legge anti-crisi n. 185 ha modificato il testo dell'articolo 182-ter della legge fallimentare risolvendo una diatriba che vedeva contrapposta l’agenzia entrate al Tribunale di Milano.

I debitori potranno solo dilazionare i tempi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, mentre potranno proporre una transazione che comporti un pagamento parziale dei contributi.

Di tutto ciò dovrà tener conto il professionista incaricato di redigere la perizia per il concordato preventivo e/o la perizia per l’accordo di ristrutturazione del debito.


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venerdì 2 gennaio 2009

Accordi di ristrutturazione dei debiti: maggioranza dei voti

" Negli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., per evidenti ragioni sistematiche, attesi i limiti propri del giudizio di omologazione del tribunale, il presupposto del raggiungimento minimo della maggioranza del sessanta per cento dei crediti deve sussistere al momento del deposito e della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, anche se saranno sempre ammissibili adesioni successive.
Negli accordi di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall., l’eventuale mancanza del presupposto del raggiungimento della maggioranza del sessanta per cento dei crediti al momento del deposito e della pubblicazione nel registro delle imprese, non potrà essere sanata da adesioni pervenute successivamente. Il debitore dovrà attivarsi per iniziare nuovamente la procedura, così come dispone la norma che prevede il deposito dell’accordo che sia stato «stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. "
Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006

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