Come è noto, gli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il
2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio
2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché
terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo
o valore di acquisto alla predetta data.
Il costo di acquisto
rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è
utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67,
comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
e successive modificazioni (TUIR).
Per poter utilizzare
il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente era
tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante
da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Il termine entro il
quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta era
stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno
modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini
per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Da ultimo, l’articolo
1, comma 473, della legge di stabilità 2013 ha fissato al 1°gennaio 2013
la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di
una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
La relativa perizia
deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2013. Il perfezionamento
dell’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle
partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta
sostitutiva nella misura del:
· 2 per cento del valore
risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
· 4 per cento del
valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i
terreni.
Il versamento dell’imposta
sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013 (1° luglio 2013
atteso che il 30 giugno cade di domenica) in un’unica soluzione, oppure può
essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a
decorrere dalla medesima data.
Sull’importo delle
rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2014 e 30
giugno 2015).
Si ricorda che il
contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle
partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2013 anche nell’ipotesi
in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative,
anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore
inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.
Nel caso in cui venga
effettuata una nuova perizia dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013,
è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva
eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di
rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.
In alternativa allo
scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di
rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’articolo 38
del dPR 29 settembre 1973, n. 602. Il termine di decadenza per la richiesta del
suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del
versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva
dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di
versamento della prima rata. Si precisa, in ogni caso, che l’importo del rimborso
non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione
del valore effettuata (cfr. articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff), del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106).
I contribuenti che
hanno rideterminato il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni
alla data del 1° luglio 2011 e versato la prima rata dell’imposta sostitutiva,
qualora intendano rideterminare il valore dei medesimi beni posseduti alla data
del 1° gennaio 2013, non sono tenuti al versamento delle rate ancora pendenti
della precedente procedura di rideterminazione (30 giugno 2013 e 30 giugno
2014) e possono detrarre l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto
della nuova rideterminazione. L’imposta in tal modo calcolata può essere
ripartita in tre rate di pari importo.
I dati relativi alla
rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere
indicati nel modello di dichiarazione UNICO 2014.
In particolare, in
caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, dovrà essere compilata
l’apposita sezione del quadro RT mentre per la rideterminazione del valore dei
terreni si dovrà compilare l’apposita sezione del quadro RM. Anche i contribuenti
che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed
il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo
modello.
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