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martedì 14 maggio 2013

Rideterminazione del costo o valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola.

La circolare n. 12/E del 2013 fornisce i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali contenute nell’articolo unico della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ( legge di stabilità 2013) nonché nelle disposizioni di cui al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese


Come è noto, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (TUIR).

Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente era tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 ha fissato al 1°gennaio 2013 la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.

La relativa perizia deve essere redatta entro il termine del 30 giugno 2013. Il perfezionamento dell’opzione per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
· 2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
· 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013 (1° luglio 2013 atteso che il 30 giugno cade di domenica) in un’unica soluzione, oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata (30 giugno 2014 e 30 giugno 2015).

Si ricorda che il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2013 anche nell’ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative, anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

Nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

In alternativa allo scomputo dell’imposta già versata, il contribuente può presentare istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato, ai sensi dell’articolo 38 del dPR 29 settembre 1973, n. 602. Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata. Si precisa, in ogni caso, che l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata (cfr. articolo 7, comma 2, lettere ee) e ff), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106).

I contribuenti che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni alla data del 1° luglio 2011 e versato la prima rata dell’imposta sostitutiva, qualora intendano rideterminare il valore dei medesimi beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, non sono tenuti al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (30 giugno 2013 e 30 giugno 2014) e possono detrarre l’imposta già versata dall’imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione. L’imposta in tal modo calcolata può essere ripartita in tre rate di pari importo.

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO 2014.
In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, dovrà essere compilata l’apposita sezione del quadro RT mentre per la rideterminazione del valore dei terreni si dovrà compilare l’apposita sezione del quadro RM. Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest’ultimo modello.



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venerdì 4 gennaio 2013

Rivalutazione fiscale partecipazioni 2013


La legge di Stabilità prevede la possibilità di rivalutare partecipazioni e terreni per i beni posseduti alla data del 1.01.2013, con il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.06.2013. A fronte della nuova riapertura si dovrà tener conto di quanto disciplinato nel corso del 2011 in merito allo scomputo dell’imposta sostitutiva eventualmente corrisposta in relazione a precedenti rivalutazioni. 

Il legislatore riapre i termini della norma per permettere la rivalutazione di partecipazioni, non negoziate in mercati regolamentati, e terreni, sia edificabili sia a destinazione agricola, con il versamento di un’imposta sostitutiva, se in possesso dei predetti beni al 01.01.2013.
Più precisamente l’imposta sostitutiva dovrà essere applicata:
  1. al valore delle partecipazioni qualificate nella misura del 4%;
  2. al valore delle partecipazioni non qualificate nella misura del 2%;
  3. ai terreni edificabili e a destinazione agricola nella misura del 4%
Entro lo stesso termine del 30.06.2013 deve essere redatta e giurata la perizia ed effettuato il pagamento che può avvenire in unica soluzione ovvero in tre rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi del 3%, da effettuarsi rispettivamente entro il 30.06.2013, il 30.06.2014 e il 30.06.2015.

La perizia e i dati identificativi dell’estensore della stessa devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ Amministrazione finanziaria. 

Dettaglio normativo:

Con il comma 473 della Legge di Stabilita` 2013 (Legge 24.12.2012 n.228) vengono nuovamente riaperti i termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, andando a modificare il comma 2 dell’ articolo 2 del D.L. 24/12/2002 n. 282, il cui testo aggiornato e` il seguente:

Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2013. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2013; sull`importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2013.

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lunedì 16 aprile 2012

Fusione e scissione: pubblicità on line

Segnalo un interessante articolo di Angelo Busani su Il Sole 24 Ore – 04 aprile 2012

Le novità allo studio del parlamento prevedono innanzitutto che il progetto di fusione (o di scissione) sia pubblicabile sul sito internet delle società coinvolte nell’operazione, in alternativa al deposito presso il registro imprese.

Il nuovo Dlgs, infatti, esonera dall’obbligo di mettere a disposizione dei soci presso la sede legale i documenti connessi con la fusione o la scissione se tali documenti siano stati pubblicati nel sito Internet della società. Inoltre, quando il socio vi consente, le copie dei predetti depositati presso la sede sociale gli possono essere trasmesse per posta elettronica. La società, peraltro, non è tenuta a fornire copia dei documenti quando questi siano disponibili sul sito internet della società e se ne possa effettuare liberamente il download.

Rimando per altri approfondimenti all'articolo. Mi limito ad osservare che sarà interessante vedere se questa tendenza porterà ad un ridimensionamento del ruolo del registro imprese e della figura del notaio.
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mercoledì 4 agosto 2010

EBOOK: Rivalutazione fiscale partecipazioni

Rivalutazione fiscale partecipazioni: a settembre on line un breve ebook liberamente scaricabile dai possessori di http://www.periziedistima.eu/

I lettori del libro "Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie" potranno scaricarlo su livingbook usando i codici appositi.

E' possibile acquistare Perizie di Stima su Hoepli

Il libro accompagna il lettore lungo le fasi necessarie alla redazione di una relazione giurata di stima conformemente alla normativa e alle best practice professionali, attraverso un'analisi dei principali metodi di valutazione, richiamandosi a un'ampia e consolidata dottrina, e trattando le principali operazioni di finanza straordinaria, le operazioni sul capitale e gli strumenti previsti dalla nuova riforma del fallimento per il risanamento aziendale.

Rimane immutato l'approccio chiaro ma rigoroso a una materia molto complessa.

L'autore ha voluto dare ampio spazio a esempi pratici e schemi da utilizzare proprio nella predisposizione delle relazioni giurate.

Gli allegati, formulario (bozze di perizie e carte di lavoro), normativa e giurisprudenza rappresentano utili strumenti per la pratica professionale, mentre la bibliografia e la correlata linkografia offrono spunti per approfondire la ricerca su ogni singolo argomento.

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lunedì 24 maggio 2010

Le classi di credito nel concordato preventivo.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nel documento n. 35 del 2010, ha fornito importanti indicazioni in tema di transazioni fiscali.

Concordato preventivo: per evitare problemi nella fase di omologazione, vanno suddivise le tipologie dei crediti vantati in tante classi che regolano il voto, che tengano conto delle differenti posizioni giuridiche e dei diversi interessi economici delle varie tipologie dei crediti vantati.

Ristrutturazione dei debiti: la accettazione da parte dall'Amministrazione finanziaria della transazione proposta dal debitore non richiede ulteriori accordi.

venerdì 7 maggio 2010

Rivalutazione partecipazioni 2010

L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.

Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all’interesse annuo del 3%.

Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.

Perizia
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.

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