Convegno Milano 26 ottobre
Le perizie di stima e le valutazioni d'azienda nella pratica professionale: operazioni straordinarie e Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010.
Nel seminario verranno illustrate le fasi necessarie alla redazione di una relazione giurata di stima conformemente alla normativa e alle best practices professionali, attraverso un'analisi dei principali metodi di valutazione, richiamandosi a un'ampia e consolidata dottrina, e trattando le principali operazioni di finanza straordinaria e gli strumenti previsti dalla nuova riforma del fallimento per il risanamento aziendale.
Saranno approfonditi inoltre, con taglio pratico, i particolari aspetti della perizia per la rivalutazione fiscale delle partecipazioni.
La partecipazione al seminario darà diritto a 4 crediti formativi per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Data: 26 ottobre 2010
Relatore: Dott. Andrea Arrigo Panato
Crediti formativi iscritti CNDCEC: 4
Durata: 4 ore (14.00 - 18.00)
Sede: Milano - Hotel Cavalieri - Piazza Missori, 1 - Sala Malatesta
Accoglienza e registrazione partecipanti: 13.45 - 14.00
• La valutazione d'azienda:
• La Perizia nelle operazioni straordinarie: Trasformazione, Conferimento, Fusione, Scissione, LBO;
• La Perizia nelle procedure di risanamento: Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti
• La Rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010
• Quesiti
Per ulteriori informazioni:
Cesi Multimedia Srl tel. 02.36165200
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La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
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mercoledì 20 ottobre 2010
Convegno a Milano: 26 ottobre
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venerdì 7 maggio 2010
Rivalutazione partecipazioni 2010
L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.
Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all’interesse annuo del 3%.
Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.
Perizia
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.
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Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all’interesse annuo del 3%.
Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.
Perizia
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.
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