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lunedì 24 giugno 2013

Concordato preventivo in bianco: novità dal Decreto del Fare

Il Decreto del Fare prevede la parziale revisione del cosiddetto concordato in bianco

Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’ impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). 

Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti).

Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.

qui il testo integrale del decreto , sotto il solo articolo 81 relativo al concordato preventivo



Si è venuti incontro alle richieste corrette di Magistrati e creditori senza avere il coraggio di ripensare in maniera sistemica lo strumento.


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lunedì 8 aprile 2013

Concordato preventivo: appunti

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. 

Il debitore deve presentare con il ricorso i seguenti documenti
  1. una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
  2. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  3. l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
  4. il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili
  5. un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.
Il piano e la documentazione di cui sopra devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di indipendenza (ex art 67 lf *), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione come sopra descritta entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni – nel caso di pendenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine è necessariamente di 60 giorni - e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.

La norma peraltro prevede che entro il termine concesso dal Tribunale il debitore possa depositare alternativamente domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, comma primo, L.F.. 

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. 

Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può quindi compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

A decorrere dalla data di pubblicazione del ricorso, contenente la domanda, nel registro delle imprese, il debitore gode degli effetti protettivi tipici del procedimento di concordato di cui all’articolo 168 della legge fallimentare. 

Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la predetta data di pubblicazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato, ed estendendo la sanzione di nullità, già prevista dal primo comma per le azioni esecutive, anche a quelle cautelari promosse o proseguite sul patrimonio del debitore successivamente alla citata data di pubblicazione.

* Requisiti indipendenza:
Un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio;
in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

lunedì 25 febbraio 2013

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIALE DELLA CRISI: REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI.

Le recenti novità normative hanno interessato in particolar modo i periti attestatori di piani di risanamento e concordati preventivi. Particolare aspetto è quello dell'indipendenza del professionista rispetto a tutti i soggetti interessati all'operazione, creditori compresi.

Scarica la Circolare n. 30/IR dell'11 Febbraio 2013


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venerdì 19 ottobre 2012

Genova: convegno su valutazione d'azienda e perizie di stima


Il 25 ottobre torno a Genova ospite dell'Unione giovani dottori commercialisti e dell' Ordine locale come relatore del convegno su Perizie di Stima e valutazione d'azienda.

Qui potete trovare la locandina con il programma dell'incontro

Cercherò di approfondire le ultime novità in tema di concordato e piani di risanamento d'azienda soprattutto analizzando le nuove responsabilità del perito.

Come sempre sarà un momento di confronto con i colleghi e per incontrare qualche vecchio amico.


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mercoledì 2 maggio 2012

venerdì 2 marzo 2012

Perizie di stima e piani attestati, prossimi convegni

Il calendario dei convegni 2012 si sta ormai delineando. Dopo Rovereto ai primi di gennaio (ringraziamento speciale agli organizzatori per la splendida location e per il numero e la qualità dei partecipanti) nel mese di marzo sarò a:
  • Vicenza- Unione Giovani dottori di Vicenza – Lunedì 12 marzo dalle 14.30 alle 18.30 - sede: Sala "Carlo Pavesi" Banca Popolare di Vicenza - Via Btg. Framarin, 18 - Vicenza.
  • Novara – Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili – Martedì 20 marzo dalle 14.30 alle 18.30 –Sede: Ordine Dottori Commercialisti (Baluardo Lamarmora 16 – 28100 Novara)
Nel mese di aprile/maggio:
  • Padova 
  • Venezia
Le date sono ancora da definire e le comunicherò non appena saranno accreditate.

LEZIONI
Il 28 Marzo invece terrò per la Scuola di finanza Aziendale della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano una lezione su: "Valutazione di rami d’azienda in presenza di piani di turnaround". E' un tema che sto approfondendo con attenzione sia professionalmente collaborando ormai da qualche mese con il Tribunale sia a livello più teorico lavorando sulla terza edizione di Perizie di Stima.
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lunedì 20 giugno 2011

Concordato, fallimento e responsabilità amministratori di srl

Assonime n.3/2011

La disciplina della società a responsabilità limitata non prevede una norma che regoli la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. Tale lacuna ha generato incertezza interpretativa e applicativa.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano rafforza la tesi interpretativa secondo cui alla S.r.l. deve essere applicata in via analogica la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori di società per azioni.

In conseguenza dell’applicazione della disciplina della S.p.A. alla S.r.l. in tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, la sentenza stabilisce che in caso di fallimento il curatore di una S.r.l. possa esperire la medesima azione al posto dei creditori sociali.

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giovedì 11 novembre 2010

Concordato preventivo: pagamenti con notevole dilazione

La sentenza 16 settembre 2010 del Tribunale di Mantova ha affermato che se la proposta di concordato preventivo prevede il pagamento dei creditori privilegiati al 100%, ma con una notevole dilazione, la soddisfazione per tali creditori si deve intendere come non integrale.

Tali creditori, in quanto non soddisfatti integralmente in ordine alla parte residua del credito che è stata quantificata dal Tribunale sulla base del danno da ritardato pagamento nella misura del 5% annuo, tenuto conto della differenza tra il possibile tasso di interesse che potrebbe essere applicato dal sistema bancario (in ipotesi di ricorso al credito negli anni successivi) e l’interesse legale corrisposto dalla procedura.


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lunedì 21 giugno 2010

Le Perizie di Stima: finalmente il blog completamente rinnovato!

Completamente rinnovato il Blog di supporto al libro "Le Perizie di Stima: la valutazione d'azienda nelle operazioni straordinarie".

Il blog vuole rappresentare un aiuto per professionisti e studenti interessati ad approfondire la materia e confrontarsi sui principali aggiornamenti normativi.

Le principali novità, oltre ad una grafica rinnovata ma sempre lineare al servizio del contenuto, sono le pagine di approfondimento che trovate sotto il titolo e le icone raffiguranti i principali social network in cui è possibile seguire aggiornamenti e discussioni sulla valutazione d'azienda e le operazioni straordinarie. Speriamo che le  modifiche introdotte aiutino la lettura, l'interazione ed il confronto.  

A breve pubblicheremo uno speciale sulla perizia di rivalutazione fiscale delle partecipazioni 2010 scaricabile gratuitamente per i lettori del libro.

lunedì 24 maggio 2010

Le classi di credito nel concordato preventivo.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nel documento n. 35 del 2010, ha fornito importanti indicazioni in tema di transazioni fiscali.

Concordato preventivo: per evitare problemi nella fase di omologazione, vanno suddivise le tipologie dei crediti vantati in tante classi che regolano il voto, che tengano conto delle differenti posizioni giuridiche e dei diversi interessi economici delle varie tipologie dei crediti vantati.

Ristrutturazione dei debiti: la accettazione da parte dall'Amministrazione finanziaria della transazione proposta dal debitore non richiede ulteriori accordi.

lunedì 8 marzo 2010

Concordato preventivo ed attestazione del Piano

La riforma del diritto societario prima e la riforma del diritto fallimentare poi hanno richiesto all’esperto di porre particolare attenzione nella valutazione dei piani aziendali, siano essi di sostenibilità finanziaria di una operazione straordinaria (fusione, scissione, LBO) o di risanamento aziendale in caso di procedure minori (concordato preventivo, ristrutturazione del debito ecc..).

L’argomento è di sicuro interesse e molto attuale visti i recenti dati sulla crisi delle imprese italiane e sul ricorso massiccio al concordato preventivo.

Riporto qui alcuni interventi che possono fornire qualche spunto per chi si trova a dover attestare il piano relativo al concordato preventivo:

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mercoledì 18 novembre 2009

Transazione debiti previdenziali


Con il D.M. Lavoro 4.08.2009 (Gazzetta Ufficiale 28.10.2009, n. 251) sono state rese note le modalità operative alle quali gli enti dovranno attenersi ai fini della corretta gestione transazione previdenziale e assistenziale, nell’ambito delle procedure di
concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti.


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Concordato preventivo: Falcidia dei crediti tributari senza transazione fiscale

Un collega di Venezia mi segnala una interessante sentenza relativa alla "Falcidia dei crediti tributari senza transazione fiscale".

Dello stesso tenore alcuni articoli del sole24ore che potete trovare qui e qui
Se la giurisprudenza in tal senso andrà a consolidarsi si apriranno sviluppi interessanti.

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domenica 13 settembre 2009

Piano di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordato preventivo

Il ricorso a strumenti stragiudiziali per risolvere la crisi di impresa lascia ampio spazio all'autonomia privata e prevede una relazione di un esperto indipendente a tutela dei terzi creditori.

La relazione dell'esperto nelle procedure di risanamento aziendale deve attestare la ragionevolezza del piano redatto dagli amministratori.

L'attività di controllo e verifica di dati ed ipotesi presenta caratteristiche di notevole criticità data la difficile situazione in cui l'impresa si trova ad operare.
La due diligence deve contenere anche una attenta analisi delle ipotesi su cui si basano i dati prospettici del piano (flussi di cassa, ecc.).

L' ultima riforma infatti per la prima volta ha introdotto nell'ordinamento una relazione dell'esperto che non deve limitarsi a valutare il capitale economico dell'impresa ma effettuare una revisione sull'evoluzione futura della situazione economico finanziaria.

Questa relazione presenta notevoli analogie con quella necessaria in caso di leverage buy out o fusione con indebitamento.

L'esperto nel formulare il giudizio di ragionevolezza deve considerare:
- l'attendibilità del piano: valutare la correttezza delle ipotesi e la coerenza di queste con il mercato in cui opera l'imresa.
- la realizzabilità del piano, ovvero le difficoltà insite nel piano e la sostenibilità nel tempo dellos tesso.
- la visibilità, ovvero la capacità di disporre di elementi che fin da subito comprovino la sostenibilità dello stesso.

il principio di revisione intenazionale ISAE 400 prevede che il revisore ottenga un sufficiente livello di conoscenza del settore in cui opera l'impresa. Infatti dovendosi valutare scenari futuri, caratterizzati per definizione da incertezza, si richiedono all'esperto conoscenze più ampie rispetto a quelle utilizzate nella normale pratica professionale.

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giovedì 8 gennaio 2009

Accordi di ristrutturazione e Concordato preventivo: modifiche per IVA e contributi

L'articolo 32, comma 5, del decreto legge anti-crisi n. 185 ha modificato il testo dell'articolo 182-ter della legge fallimentare risolvendo una diatriba che vedeva contrapposta l’agenzia entrate al Tribunale di Milano.

I debitori potranno solo dilazionare i tempi di versamento dell’imposta sul valore aggiunto, mentre potranno proporre una transazione che comporti un pagamento parziale dei contributi.

Di tutto ciò dovrà tener conto il professionista incaricato di redigere la perizia per il concordato preventivo e/o la perizia per l’accordo di ristrutturazione del debito.


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martedì 30 dicembre 2008

Accordi di ristrutturazione dei debiti: pagamento creditori estranei all'accordo



"Per regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 bis l. fall. si deve intendere l’esatto pagamento del debito alla sua scadenza e non il pagamento secondo le regole concordate tra il debitore e i creditori aderenti all’accordo (in particolare, trattandosi di accordo di natura privatistica, non solo chi non aderisce ad esso ma anche chi vi resta estraneo va regolarmente pagato). "

Tribunale di Brescia, decreto 22 febbraio 2006



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lunedì 29 dicembre 2008

Accordi di ristrutturazione dei debiti

L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista (dottore commercialista o revisore contabile) sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

L'accordo di ristrutturazione del debito è un utile strumento che può consentire all'imprenditore in difficoltà finanziaria di continuare la propria attività trovando una mediazione con i propri creditori.

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