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venerdì 12 aprile 2013

Conferimento d'azienda e cessione quote: elusione?

La Corte di cassazione con l’ordinanza 6835 del 19 marzo 2013 conferma la propria lettura in chiave antielusiva dell’articolo 20 del Dpr 131/1986 e conferma la possibilità dell’Amministrazione finanziaria di procedere all’interpretazione dell’atto non limitandosi al solo contenuto, ma facendo riferimento anche a elementi extratestuali nonché a eventuali collegamenti negoziali con atti diversi.

Le argomentazioni sono così riassunte da fiscooggi a cui si rimanda per approfondimenti:
  • il termine di decadenza a disposizione dell’ufficio, nel caso di rettifiche ex articolo 20 del Tur, a prescindere dal carattere complementare o suppletivo della maggiore imposta, è di tre anni, dovendo applicarsi il termine di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c, che “decorre dalla domanda di registrazione dell’ultimo atto dell’unica fattispecie complessa”. In ogni caso, la Cassazione ha ritenuto di specificare espressamente che l’imposta richiesta, in caso di rettifiche ex articolo 20, ha natura suppletiva, essendo dovuta in conseguenza di “errore od omissione” in sede di liquidazione dell’imposta principale
  • il legislatore, nella formulazione dell’articolo 20, ha privilegiato, la “intrinseca natura e gli effetti giuridici” al “titolo o la forma apparente” di essi. Ciò comporta che “nell’individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione in parola”. La Corte di cassazione chiude inoltre ricordando che il divieto di abuso di diritto si traduce in un principio generale antielusivo.


Si ricorda, infatti, che in termini pressoché identici la Corte di cassazione si è già espressa con le sentenze 14900/2011 e 2713/2002, oltre che con le sentenze 1913/2007 e 9162/2010 richiamate nella stessa ordinanza.

La giurisprudenza di merito sul punto si è dimostrata però, a oggi, alquanto altalenante. Si vedano, infatti, fra le tante sentenze contrarie, la 45/2009 della Ctp di Treviso, la 65/2011 della Ctp di Prato e la 388/2010 della Ctp di Milano.


Inoltre, va segnalato che, in senso critico, si sono espresse l’Associazione italiana dei dottori commercialisti (norma di comportamento n. 186 del 2012) e il Consiglio nazionale del notariato (studio n. 95 del 2003), che, da una parte, hanno negato la portata di norma antielusiva generale all’articolo 20 e, dall’altra, hanno escluso che l’operazione di cessione di azienda possa avere identico valore economico dell’operazione di conferimento associata alla cessione delle quote di partecipazione.


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martedì 15 maggio 2012

CONFERIMENTO DI AZIENDA E DIFFERENZE CONTABILI

Conferimenti d'azienda e differenze contabili: guida all'uso. Il parere n. 16 della Fondazione Studi analizza nel dettaglio il caso in cui si verifichino differenze di valore determinate al momento della confluenza di un'azienda nella contabilità di un'altra. Differenze imputabili al fatto che la perizia di stima è stata redatta in data precedente a quella in cui ha effetto il conferimento.

Leggi il parere n. 16/2012 della Fondazione Studi





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lunedì 6 dicembre 2010

Cessione di azioni dopo conferimento di azienda è lecita

La Commissione tributaria provinciale di Milano nelle sentenze n. 388 e 389 del 5 novembre ha stabilito che la riorganizzazione aziendale realizzatasi mediante un conferimento d'azienda in una newco e la successiva immediata cessione di azioni di quest'ultima non costituisce abuso di diritto né elusione, ma legittimo risparmio d'imposta.

Secondo i giudici si tratta, infatti, di atti indipendenti frutto di una libera scelta imprenditoriale che vanno tassati autonomamente.

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sabato 27 novembre 2010

Conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni: nuovo dlgs.

Il Consiglio dei Ministri ha varato ieri un decreto legislativo che corregge la disciplina dei conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni.

Ad una prima lettura le principali novità sono:
  • Chiarimento sull'utilizzo di perizia anche per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario
  • Il preciso richiamo alla definizione di “fair value” con riferimento ai principi contabili internazionali. Il concetto di "valore equo" viene dunque sostituito dal concetto di "fair value"
  • Dubbi sul possibile utilizzo di bilanci intermedi
Fonti di approfondimento:
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Presidente della Repubblica
Schema di Decreto Legislativo 24.09.10


Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 142, recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n.34.


ART.1 (Modifiche al codice civile)


1. L’articolo 2343-ter è modificato come segue:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento ovvero, qualora questo non sia stato approvato e purché non sia ancora scaduto il termine legale di approvazione, quello dell’esercizio anteriore, e a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità.”;


b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
“Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di “fair value” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.”.


2. L’articolo 2343-quater è modificato nel modo seguente:


a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se, nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido. Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma, si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese, nonché i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b).”;


b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343.”.


3. L’articolo 2357-ter, secondo comma, è sostituito dal seguente:


“Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall’articolo 2368, terzo comma.”.


4. L’articolo 2359-bis, terzo comma, è sostituito dal seguente:


“In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.”.


5. L’articolo 2440 è sostituito dal seguente:


“ART. 2440 (Conferimenti di beni in natura e di crediti)
Se l’aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.


L’aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.


Ai fini dell’applicazione dell’articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l’aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. 


Qualora trovi applicazione l’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), il conferimento è eseguito entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.


La verifica prevista dall’articolo 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall’esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma, è allegata all’attestazione prevista dall’articolo 2444.


Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all’esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell’articolo 2343-quater, secondo comma.”.


6. L’articolo 2440-bis è abrogato.


7. Al sesto comma dell’articolo 2441 le parole: “Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale nell’ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.” sono sostituite dalle seguenti: “Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.”.


8. All’articolo 2443 dopo il terzo comma è inserito il seguente:


“Se agli amministratori è attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all’articolo 2441, quarto comma, qualora essi decidano di deliberare l’aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell’esperto di cui all’articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell’articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma. Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell’ammontare precedente l’aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese unitamente all’attestazione di cui all’articolo 2444 la dichiarazione prevista all’articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d).”.


ART. 2 (Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)


1. All’articolo 132, comma 3, le parole “codice civile.” sono sostituite dalle seguenti: “codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo 114-bis.”.


2 L’articolo 172, comma 2, è sostituito dal seguente:


“2. La disposizione prevista dal comma 1 non si applica se l’acquisto è operato sul mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione secondo modalità diverse da quelle stabilite dalla Consob con regolamento, ma comunque idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.”.



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venerdì 29 maggio 2009

Fusioni, scissioni, conferimenti e bonus fiscale

La Risoluzione n. 134/E ha ribadito che il bonus aggregazioni è garantito soltanto in caso di completa indipendenza tra le società partecipanti all'operazione.
Quindi anche in caso di rispetto degli altri requisiti, non si potrà beneficiare della norma agevolativa in assenza di indipendenza tra le società partecipanti (risoluzione n. 134/E).

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martedì 26 maggio 2009

Situazione patrimoniale di fusione o scissione

La situazione patrimoniale: deve essere predisposta dagli amministratori nel rispetto delle regole previste per la stesura del bilancio d’esercizio, rispettandone la struttura (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) e i principi di redazione.
Parte della dottrina ritiene che le società che redigono il bilancio di esercizio secondo gli schemi IAS devono costruire la Situazione Patrimoniale rispettando quanto prescritto dai Principi Contabili Internazionali.
Si tratta quindi di un vero e proprio bilancio infra-annuale (di un bilancio intermedio costruito secondo i dettami dell’OIC 30), redatto allo scopo di fornire ai soci e ai creditori informazioni aggiornate sulla consistenza patrimoniale delle società partecipanti all’operazione. È per questo necessario che la situazione sia riferita a una data sufficientemente vicina e comunque non anteriore di oltre 120 giorni al deposito del progetto di fusione presso la sede della società.
Può essere utilizzato, alternativamente, il bilancio dell’ultimo esercizio se questo si è chiuso non più di sei mesi prima del giorno in cui è avvenuto il suddetto deposito.

venerdì 30 gennaio 2009

Conferimenti SPA, perizie e Ias

Una nuova massima redatta dalla Commissione massime societarie del consiglio notarile di Milano ha chiarito che, per i conferimenti in natura nelle spa, il valore equo di un bene ricavato da un bilancio approvato non richiede necessariamente la redazione di quest'ultimo secondo i principi Ias/Ifrs, ma consiste piuttosto nel valore correttamente iscritto in un bilancio approvato in conformità ai criteri stabiliti dalle norme e ai principi applicabili nel caso concreto.

La massima riveste particolare interesse e sarà importante analizzarne la portata ai fini delle future operazioni straordinarie..


Perizia di Conferimento di ramo d'azienda

La sentenza n.7 del 13 dicembre 2008 della Ctp Reggio Emilia ha stabilito che il valore risultante da perizia di stima, effettuata da professionista nominato dal tribunale, ai fini di un conferimento di ramo d’azienda, è sempre rettificabile.

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