L'art. 2, comma 229, del DdL Finanziaria 2010 stabilisce la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, possedute da privati alla data dell’1 gennaio 2010, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 2% o al 4% del valore rideterminato delle partecipazioni.
Imposta sostitutiva
La rivalutazione è subordinata al pagamento di un’imposta sostitutiva:
- del 2% per le partecipazioni non qualificate;
- del 4% per le partecipazioni qualificate.
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o in tre rate annuali di uguale importo soggette, in questo caso, all’interesse annuo del 3%.
Calcolo di convenienza
La rivalutazione delle partecipazioni così come prevista dalla finanziaria 2010 consente di rideterminare il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni possedute consentendo molto spesso di ridurre in modo significativo la tassazione in caso di cessione delle stesse.
Ricordiamo che mentre l’imposta ordinaria ha come base imponibile la sola plusvalenza (differenza tra valore di cessione e costo storico) l’imposta sostitutiva deve essere applicata sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima (valore presunto di mercato) e non sulla differenza tra il valore rivalutato e il costo storico delle partecipazioni.
Perizia
La rivalutazione è subordinata alla redazione di una perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili;
L’esperto dovrà asseverare la perizia entro il 31 ottobre 2010, in concomitanza con la scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata della stessa.
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La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
venerdì 7 maggio 2010
Rivalutazione partecipazioni 2010
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giovedì 29 aprile 2010
Lezione SSEF: Valutazione PMI
Materiale relativo alla lezione tenuta presso la Scuola Superiore Economia e Finanze www.ssef.it:
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domenica 28 marzo 2010
La valutazione delle partecipazioni in caso di recesso
Nella Srl il socio che recede ex art. 2473 c.c. ha diritto al rimborso del valore della propria partecipazione, determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale al momento della dichiarazione di recesso:
“... I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente”.
La Massima Comitato Notarile Triveneto I.H.13 chiarisce inoltre che l’atto costitutivo, data l’assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni, può prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore della partecipazione. Devono invece ritenersi illegittime le clausole che determinano il valore di rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.
In caso di recesso spetta quindi all’organo amministrativo predisporre una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerga il valore della partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale riferito al momento della comunicazione del recesso
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“... I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente”.
La Massima Comitato Notarile Triveneto I.H.13 chiarisce inoltre che l’atto costitutivo, data l’assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni, può prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore della partecipazione. Devono invece ritenersi illegittime le clausole che determinano il valore di rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.
In caso di recesso spetta quindi all’organo amministrativo predisporre una situazione patrimoniale straordinaria dalla quale emerga il valore della partecipazione determinato in proporzione al valore di mercato del patrimonio sociale riferito al momento della comunicazione del recesso
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lunedì 8 marzo 2010
Concordato preventivo ed attestazione del Piano
La riforma del diritto societario prima e la riforma del diritto fallimentare poi hanno richiesto all’esperto di porre particolare attenzione nella valutazione dei piani aziendali, siano essi di sostenibilità finanziaria di una operazione straordinaria (fusione, scissione, LBO) o di risanamento aziendale in caso di procedure minori (concordato preventivo, ristrutturazione del debito ecc..).
L’argomento è di sicuro interesse e molto attuale visti i recenti dati sulla crisi delle imprese italiane e sul ricorso massiccio al concordato preventivo.
Riporto qui alcuni interventi che possono fornire qualche spunto per chi si trova a dover attestare il piano relativo al concordato preventivo:
L’argomento è di sicuro interesse e molto attuale visti i recenti dati sulla crisi delle imprese italiane e sul ricorso massiccio al concordato preventivo.
Riporto qui alcuni interventi che possono fornire qualche spunto per chi si trova a dover attestare il piano relativo al concordato preventivo:
- La valutazione del piano aziendale: alcuni riferimenti tra prassi e dottrina.
- Concordato preventivo: opportunità o minaccia alla libera concorrenza?
- La relazione dell’esperto nella patologia aziendale.
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venerdì 19 febbraio 2010
Lezione alla Scuola Superiore
Il 3 Marzo terrò per la SAF presso la Scuola di formazione dell'economia e delle finanze una lezione sugli aspetti critici nella valutazione professionale di una PMI. La lezione fa parte di un più ampio corso della Scuola di Specializzazione dei Dottori Commercialisti di Milano su operazioni straordinarie e finanza aziendale. L’obiettivo della Scuola è fornire gli strumenti per affrontare e pianificare le operazioni straordinarie. A tal fine, sono previsti nell’ambito del percorso formativo, sia momenti dedicati alla trattazione teorica, sia momenti di confronto durante i quali saranno presentati e discussi casi pratici. Ogni operazione straordinaria è analizzata sotto il profilo giuridico, finanziario, contabile e fiscale.
Particolare attenzione è dedicata alle recenti risoluzioni ministeriali, novità legislative e giuridiche. È anche previsto l’intervento della GDF/Agenzia Entrate in materia fiscale.
DESTINATARI sono: Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Revisori contabili, Avvocati, funzionari ed Agenzia delle Entrate, Direttori finanziari, Direttori amministrativi, Collaboratori e dipendenti esperti di studi professionali.
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