martedì 8 novembre 2011

Concordato preventivo e transazione fiscale

Ricevo e segnalo l'interessante sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale.

Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione.

Con riguardo all'Imposta sul Valore Aggiunto, la proposta di transazione fiscale può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.

Deve escludersi che la necessità del pagamento integrale dell'Imposta sul Valore Aggiunto comporti quella dell'integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati con grado anteriore in ossequio al principio secondo cui "Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione" (art. 160, 20 co. l.f.).

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lunedì 10 ottobre 2011

Impianti fotovoltaici senza Ici

L’incentivazione al ricorso e alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce uno dei temi centrali della politica internazionale e comunitaria in materia di protezione dell’ambiente.

Gli ultimi due lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione «Studi e Materiali» e riguardano i profili civilistici e fiscali della realizzazione di impianti fotovoltaici.

1. Alcune questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note - Studio n. 221-2011/C.

Sulla base dei criteri ermeneuti emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW) nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale.

La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto.

Alla luce di tali considerazioni non residuano, pertanto, dubbi circa la configurabilità della costituzione del diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. quale strumento contrattuale “privilegiato” ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per la loro costruzione; ciò non escludendo, peraltro, la possibilità per di servirsi di strumenti contrattuali diversi (quali la locazione, il comodato, ed altre fattispecie obbligatorie anche atipiche), i quali in prima analisi appaio, tuttavia, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al godimento statico di impianti già esistenti.

Ciò premesso, dunque, quella di stabilire se un determinato atto abbia ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o altro atto a contenuto meramente obbligatorio) rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c.

2. Profili fiscali degli atti relativi agli impianti foto-voltaici - Studio n. 35-2011/T

Il Notariato esamina i vari profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing.

Riguardo ai terreni, la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione ed il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le disposizioni tributarie che qualificano la natura "edificabile" del suolo. Riguardo ai fabbricati, sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell'edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell'assimilabilità alle "aree urbane".

In materia di plusvalenze tassabili, equipara la negoziazione di diritti di superficie alla cessione di proprietà, piuttosto che a quella di usufrutto e non ritiene possibile assimilarla all'assunzione di obbligazioni di permettere (così avversando la tesi che vorrebbe applicare le regole del TUIR proprie di queste due fattispecie particolari).

Quanto all'imposta ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l'esenzione da detta imposta.

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giovedì 6 ottobre 2011

Il coraggio di unire i puntini

Per una volta questo blog non tratterà di argomenti strettamente tecnici, ne ne scuso con i lettori, ma sapendo che è seguito da molti studenti universitari e da praticanti dottori commercialisti mi permetto di divagare con qualche riflessione personale (solitamente riservate ad un altro mio blog) sorta ripensando al discorso di Steve Jobs a Stanford.

La vita è un percorso strano, molto spesso passioni ed esperienze che pensavi inconciliabili si fondono e ti aiutano a crescere. Scopri che tutto quel tempo perso a seguire i tuoi interessi seguendo altre strade improvvisamente torna utile e quel percorso si ricongiunge alla tua carriera, alla tua formazione tradizionale.

Molte volte ancora praticante mi son sentito dire che era inutile perder tempo a studiare operazioni straordinarie che non sarebbero mai arrivate, molte volte mi son sentito dire che internet era uno strumento non adeguato per la professione e che ci perdevo troppo tempo, molte volte mi son sentito dire che incontrare amici, di professioni diverse, confrontarsi, contaminarsi era tempo perso.

L'importante nella vita credo sia fare ciò che si ama, ma farlo al meglio. La passione vuole la qualità, non è un alibi per essere dilettanti.

Arriva un punto in cui ti rendi conto che imprenditore, professionista o operaio conta soprattutto la persona e ciò che questa persona sa apprendere e ridare trasformandolo in amore per le persone che ci circondano, per quello che siamo per ciò che facciamo. Il fondatore di Apple è stato una persona generosa.


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domenica 25 settembre 2011

La valutazione dell'avviamento di azienda

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 143/4/11, ha stabilito che nelle cessioni d'azienda il Fisco non può determinare l'avviamento in maniera standardizzata, applicando moltiplicatori e parametri predefiniti.

L’avviamento è un bene immateriale che caratterizza l’azienda, la sua capacità di continuare a produrre utili. L’avviamento è quindi una caratteristica dell’azienda e non della società che risulta proprietaria dell’azienda.

La dottrina ha profuso amplissime dissertazioni sulla valutazione dell'avviamento senza che si sia pervenuti ad un univoco e condiviso metodo di calcolo trattandosi di una grandezza influenzata da caratteristiche qualitative di soggettiva interpretazione.

L'Agenzia delle Entrate deve tenere conto, invece, di tutte le componenti che caratterizzano l'azienda, compresi gli elementi soggettivi quali la capacità organizzativa e le doti manageriali dell'imprenditore cedente.

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martedì 26 luglio 2011

Concordato preventivo: i nuovi privilegi tributari remano contro.

Piani di ristrutturazione, concordati preventivi e transazioni fiscali si troveranno in grosse difficoltà dopo le modifiche introdotte dalla manovra Tremonti di stabilizzazione finanziaria ai privilegi fiscali.

I concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti che attendono la votazione dei creditori, infatti, dovranno essere rivisti mettendo in grossa difficoltà le aziende debitrici che vedranno aumentare il rischio di fallimento.

Le novità contenute nell'art. 23 commi 37 e seguenti della manovra, rendono difficilmente applicabile la transazione fiscale da poco introdotta nella legge fallimentare.

Il recente Dl 98/2011 ha esteso il privilegio anche ai crediti per sanzioni tributarie e, soprattutto ha eliminato ogni limite temporale e quantitativo del privilegio fiscale previsto dall'art. 2752 del codice civile.

Ad aggravare la situazione ricordiamo che le modifiche normative hanno effetto retroattivo garantendo il privilegio a tutti i crediti sorti anteriormente al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del dl 98/2011.

Disposizioni in materia di entrate
Art. 23 Norme in materia tributaria


37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti: "dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi,
in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.
 

 Articolo 2752
- Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali. In vigore dal 6 luglio 2011 modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi.
(Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non puo' esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.) (1)
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
(1) Comma soppresso dall'
art. 33, decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 Ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di Irpef, Irpeg, Ires, Irap e imposte locali sui redditi.

La nuova disposizione generalizza l'attribuzione del privilegio a tutte le imposta erariali, ne estende l'applicazione anche alle sanzioni tributarie (prima della modifica soltanto le sanzioni Iva godevano del privilegio) e, soprattutto, non richiede più che i debiti tributari «siano iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente».
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