La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 143/4/11, ha stabilito che nelle cessioni d'azienda il Fisco non può determinare l'avviamento in maniera standardizzata, applicando moltiplicatori e parametri predefiniti.
L’avviamento è un bene immateriale che caratterizza l’azienda, la sua capacità di continuare a produrre utili. L’avviamento è quindi una caratteristica dell’azienda e non della società che risulta proprietaria dell’azienda.
La dottrina ha profuso amplissime dissertazioni sulla valutazione dell'avviamento senza che si sia pervenuti ad un univoco e condiviso metodo di calcolo trattandosi di una grandezza influenzata da caratteristiche qualitative di soggettiva interpretazione.
L'Agenzia delle Entrate deve tenere conto, invece, di tutte le componenti che caratterizzano l'azienda, compresi gli elementi soggettivi quali la capacità organizzativa e le doti manageriali dell'imprenditore cedente.
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La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
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domenica 25 settembre 2011
La valutazione dell'avviamento di azienda
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mercoledì 15 giugno 2011
AIDC Milano: CONFERIMENTO D’AZIENDA E REGIME FISCALE DELL’AVVIAMENTO
Riportiamo l'interessante norma di comportamento n. 181 dell' AIDC Milano relativa a: CONFERIMENTO D’AZIENDA E REGIME FISCALE DELL’AVVIAMENTO
Massima: In caso di conferimento di un’azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa.
La norma di comportamento in questione è interessante anche e soprattutto in relazione alla Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 4 marzo 2010, la quale partendo dall’infondato presupposto secondo il quale “ il valore dell’«asset» avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla «dismissione» del compendio aziendale di riferimento)” giunge alla conclusione che “tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del TUIR.”.
Si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alla nota n.16
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Massima: In caso di conferimento di un’azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa.
La norma di comportamento in questione è interessante anche e soprattutto in relazione alla Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 4 marzo 2010, la quale partendo dall’infondato presupposto secondo il quale “ il valore dell’«asset» avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla «dismissione» del compendio aziendale di riferimento)” giunge alla conclusione che “tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del TUIR.”.
Si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alla nota n.16
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