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domenica 25 settembre 2011

La valutazione dell'avviamento di azienda

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nella sentenza n. 143/4/11, ha stabilito che nelle cessioni d'azienda il Fisco non può determinare l'avviamento in maniera standardizzata, applicando moltiplicatori e parametri predefiniti.

L’avviamento è un bene immateriale che caratterizza l’azienda, la sua capacità di continuare a produrre utili. L’avviamento è quindi una caratteristica dell’azienda e non della società che risulta proprietaria dell’azienda.

La dottrina ha profuso amplissime dissertazioni sulla valutazione dell'avviamento senza che si sia pervenuti ad un univoco e condiviso metodo di calcolo trattandosi di una grandezza influenzata da caratteristiche qualitative di soggettiva interpretazione.

L'Agenzia delle Entrate deve tenere conto, invece, di tutte le componenti che caratterizzano l'azienda, compresi gli elementi soggettivi quali la capacità organizzativa e le doti manageriali dell'imprenditore cedente.

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venerdì 7 gennaio 2011

Svalutazione dell’avviamento e valutazione d'azienda


Le Perizie di Stima - In libreria!
 La Corte di Cassazione, con la sentenza 26429 del 30 dicembre ha chiarito che l’avviamento di un’azienda non può essere svalutato soltanto a causa della riduzione di valore dei singoli beni presi in considerazione per il suo calcolo iniziale, atteso che una simile diminuzione deve essere giustificata da un’autonoma e complessiva valutazione e non dall’applicazione automatica dello stesso metodo adottato in principio.

Articolo 2426: “l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore”.

La decisione della Cassazione: “l’avviamento, pur avendo un valore patrimoniale e come tale iscritto in bilancio, non è un bene né un diritto, bensì una qualità dell’azienda, e precisamente la capacità della stessa di dare profitti. Tale definizione deriva dal fatto che il valore della azienda è superiore al valore dei singoli beni che la compongono, e la differenza è data dalla gestione ed organizzazione unitaria dei fattori di impresa, che consentono una redditività più o meno elevata”.

“Il valore dell’avviamento comunque determinato all’inizio non è… legato alla sorte dei singoli beni aziendali, in quanto il criterio utilizzato inizialmente si esaurisce in detta valutazione, e non ha alcun rilievo per le sorti successive di detto valore”.

Consolidata giurisprudenza: “la determinazione dell’avviamento costituisce l’oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento dei giudici di merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato” (Cassazione 2204/2006).

Sintesi: il valore di avviamento può certamente subire delle mutazioni nel tempo, ma tali variazioni devono essere frutto di una “valutazione autonoma e complessiva operata ex novo” e non una conseguenza dell’applicazione automatica del criterio inizialmente definito ai fini della valutazione del valore di avviamento originario.

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