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venerdì 25 aprile 2008

Concordato preventivo e Transazione fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione e sulla procedura di attivazione dell’istituto della transazione fiscale in sede di concordato preventivo.

L' IVA resta come ovvio esclusa dall'ambito di applicazione della transazione fiscale perchè considerata "risorsa propria dell'Unione Europea", mentre possono rientravi gli interessi e le sanzioni relativi.
Per motivi simili, come chiarito nella circolare n. 40 del 18 aprile, sono esclusi dalla procedura anche i tributi locali.
La transazione fiscale costituisce una particolare procedura "transattiva" tra il fisco ed il contribuente, esperibile in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il concordato preventivo è un istituto che consente all'imprenditore in crisi di eliminare tutti i debiti in capo alla sua impresa, tramite un piano di ristrutturazione dei debiti e di pagamento di parte di essi attraverso qualsiasi forma. Si tratta, in sostanza, di una particolare procedura concorsuale finalizzata a prevenire e ad evitare il fallimento. Rientrano inoltre nell'ambito di applicazione dell'istituto della transazione sia i creditori chirografari che quelli privilegiati.
La circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce:
  • le modalità di presentazione della domanda, di consolidamento del debito fiscale;
  • le modalità di dilazione e pagamento delle somme dovute;
  • le imposte per le quali è possibile proporre il pagamento parziale o dilazionato.

La transazione fiscale non preclude la possibilità di un'ulteriore attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, potendo l'ufficio locale esercitare comunque i poteri di controllo e determinare così un debito tributario superiore a quello attestato nella certificazione rilasciata dal debitore.

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sabato 5 aprile 2008

Perizia di trasformazione

La trasformazione è l’operazione con cui una società cambia la sua forma giuridica.
La perizia di trasformazione è voluta dal legislatore per tutelare gli stakeholder ed evitare possibili riduzioni di capitale.

La perizia, a norma dell’art. 2343 del c.c., deve contenere:

  1. Dati del perito e finalità della perizia
  2. Principali dati identificativi della società e breve storia della stessa;
  3. Analisi della società e del settore in cui opera;
  4. Un giudizio positivo sulla veridicità dei dati espressi in contabilità e sulla situazione di trasformazione (procedimento di revisione);
  5. Descrizione e valutazione dei beni costituenti il patrimonio della società oggetto di trasformazione;
  6. Descrizione del processo e dei metodi valutativi, delle aree di criticità.
  7. Situazione patrimoniale rettificata e giudizio sulla congruità del capitale.

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Link: PERIZIE DI STIMA: a maggio il libro!

giovedì 6 marzo 2008

Perizia di Stima: rivalutazione parziale del valore della partecipazione

La circolare n. 81/E del 6 novembre 2002 ha chiarito che, in caso di possesso di una partecipazione qualificata, è consentito rideterminarne il valore anche limitatamente alla quota parte rappresentativa di una partecipazione non qualificata.
L'imposta sostitutiva è comunque dovuta nella misura del 4 per cento, in quanto la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 5 commisura l'imposta non già all'entità della partecipazione della quale si intende adeguare il costo di acquisto, ma all'entità dell'intera partecipazione posseduta dal contribuente alla data di rivalutazione.

venerdì 21 dicembre 2007

La rivalutazione delle partecipazioni

Il ddl Finanziaria 2008 prevede ancora una volta la possibilità di rivalutare grazie al pagamento di una imposta sostitutiva ed alla perizia di un esperto delle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili posseduti dalle persone fisiche. Il valore della partecipazione al 1’ gennaio 2008 è determinato sulla base di una PERIZIA GIURATA DI STIMA redatta (esclusivamente) da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri oppure nell’elenco dei revisori contabili. In caso di beni posseduti al primo gennaio 2008, il loro costo, rilevante ai fini fiscali, potrà essere rideterminato entro il 30 giugno 2008.

In sintesi consente ai proprietari di quote di partecipazione in società di rivalutare - con spese piuttosto contenute – i costi di carico di tali partecipazioni, consentendo così di pagare in futuro meno imposte sulle plusvalenze.


Link: Dottore Commercialista - perizia di rivalutazione partecipazioni
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