Il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 67, comma 3, lett.
d), legge fallimentare ha natura contrattuale, per cui la nomina del
professionista incaricato di verificare la veridicità dei
dati e formulare il giudizio di ragionevolezza del piano di risanamento
non può che spettare al debitore, insieme agli altri protagonisti
dell'operazione aziendale e contrattuale, dal momento che il piano
attestato si riferisce a un piano aziendale suscettibile di
realizzazione contrattuale.
L'esperto in questione deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 28, lett. a) e b), legge fallimentare, mentre il richiamo all'articolo 2501 bis, comma 4, c.c. deve intendersi riferito al contenuto ed ai requisiti della relazione.
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