La norma non contiene alcun riferimento letterale ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento, ma alle sole azioni esecutive o cautelari,.
Il Tribunale deve valutare alla luce del piano proposto e della serietà delle trattative avviate con il ceto creditorio, se gli accordi prospettati siano in grado di rimuovere l'insolvenza consentendo all'impresa di superare la crisi, oppure se gli stessi non consentano di superare una insolvenza ormai irreversibile, procedendo ad una verifica anche di carattere sostanziane sull'idoneità del piano a risolvere i problemi aziendali, consentendo la soddisfazione dei creditori estranei agli accordi nei termini usuali.
L'accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere completo in tutti i suoi elementi, corredato dalla relazione del professionista che attesti:
- l'idoneità della stessa proposta a rimuovere lo stato di insolvenza o di crisi e
- la veridicità dei dati aziendali.
Sentenza: Tribunale di Udine 30 marzo 2012.pdf
Nessun commento:
Posta un commento