La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
lunedì 6 maggio 2013
liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti
Fino all’entrata in vigore del D.P.R. n. 115/2002, il testo di riferimento per la determinazione del compenso del CTU era la legge 8 luglio 1980 n. 319.
Il compenso del Perito nominato dal Giudice è ora regolato dal menzionato D.P.R. n. 115/2002 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia” (d’ora in aventi Testo Unico) il quale, nell'abrogare esplicitamente la legge 319/1980, ha sostituito, riscrivendole in modo quasi identico, gran parte delle norme che precedentemente concernevano tale materia.
Il documento Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti contiene una bozza di Richiesta di liquidazione dei compensi
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venerdì 3 maggio 2013
IL SILENZIO ASSENSO NEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO
La conversione in legge del Decreto “crescita e sviluppo” (L. 7 agosto 2012 n. 134, di conversione del DL n. 83/2012), attraverso la modifica dell’art. 178 della legge fallimentare – RD 267/42 – (non prevista nella formulazione originaria del decreto), ha portato a una radicale modifica nel sistema di conteggio delle adesioni dei creditori alla proposta di concordato.
La nuova norma, che si applicherà alle domande di concordato depositate in Cancelleria Fallimentare, a partire dal 11/09/2012, introduce di fatto anche per del Concordato Preventivo, pur con alcune attenuazioni, il meccanismo del “Silenzio Assenso” in analogia a quanto già previsto prima d’ora per il concordato fallimentare (Art. 127 l.f.).
Trattasi di una novità di notevole portata che determinerà verosimilmente un incremento del ricorso all’istituto del concordato preventivo da parte delle imprese in crisi in quanto l’inerzia del creditore chirografario nell’ espressione del voto agevolerà il debitore proponente nel raggiungimento delle maggioranze necessarie per l’approvazione della proposta concordataria.
Fonte: KNOS, a cura della Commissione di Studio Concordato Preventivo
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martedì 16 aprile 2013
Concordato in continuità e concordato in bianco
Le
modifiche alla legge fallimentare in vigore dall’11 settembre 2012
hanno inciso e incidono significativamente sulla gestione dei rapporti
fra il debitore in crisi e istituti di credito, soprattutto ove il
debitore intenda proseguire, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, la propria attività di impresa.
- http://istitutocuratorifallimentari.it/imagebank//TRIBUNALE%20DI%20FIRENZE%20-%20CONCORDATO%20IN%20CONTINUITA%27%281%29.pdf
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sabato 13 aprile 2013
Penale tributario in caso di omessi versamenti: niente dolo se cause della crisi estranee al controllo dell'imprenditore.
Il Tribunale di Novara con sentenza del 20.3.2013 sostiene che non è ravvisabile il dolo se non si sono pagate le imposte a causa di fattori completamente estranei al controllo dell’imprenditore.
Questa sentenza pare mitigare il ben più severo orientamento della Cassazione nei confronti degli omessi versamenti.
Al riguardo, non sfuggendo che autorevole dottrina ha ritenuto di individuare nel sopraggiungere di una crisi di liquidità di dimensioni importanti (qual è quella che esita, senza soluzione di continuità, nello scioglimento e messa in liquidazione dell'ente) una sorta di "forza maggiore" che esclude la volontà del sostituto d'imposta di omettere il versamento delle ritenute. Ora, con ciò non si intende certo affermare che, a tali fini, possa assumere rilevanza ogni situazione di crisi finanziaria, per quanto di dimensioni considerevoli, ma, eventualmente, solo quella determinata da fattori tutt'affatto estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore, e in alcun modo riconducibili a una sua mala gestio: in ciò tali da delineare una sorta di illiquidità non prevedibile né evitabile. China sulla quale, recentemente, si è incanalata anche parte della giurisprudenza di merito: da ultimo Trib. Milano, 19 settembre 2012, secondo cui: ai fini della sussistenza del reato di omesso pagamento di ritenute certificate, non può desumersi il dolo, nemmeno nella forma eventuale, dal mancato pagamento tempestivo delle ritenute senza che sia addotta altra circostanza idonea a fornire autonoma prova della sua sussistenza.
Principio alla stregua del quale i due citati arresti sono giunti a escludere il dolo del reato di omesso versamento di ritenute certificate, ad esempio, in capo al sostituto di imposta che non abbia potuto adempiere all'obbligazione tributaria perché la società di cui era legale rappresentante affrontava una mancanza di liquidità dovuta a gravi e non prevedibili inadempimenti da parte di Enti pubblici, pur essendosi egli attivato per il recupero di quei crediti ed avendo effettuato i versamenti dovuti non appena in grado di farlo.
Al riguardo, ritiene il Giudicante che un siffatto modo di ragionare, in quanto proclive a restituire al momento delibativo della colpevolezza del reato un autonomo spatium vivendi nell'analisi del reato stesso, in linea con le più evolute concezioni "tripartita" e "quadripartita", debba essere preferito rispetto al tradizionale orientamento di legittimità, prono, per converso, a escludere aprioristicamente la rilevanza, ai fini dell'esclusione del dolo del reato di cui all'art. 10-bis, della situazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità del soggetto obbligato, senza tuttavia prenderne in considerazione le cause (orientamento di massima cui è ascrivibile, inter alia, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 47340 del 15/11/2007, secondo cui, sic et simpliciter: «in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, n. 638), ai fini della punibilità dell'agente è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ne consegue che, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione sull'esistenza del dolo»).
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venerdì 12 aprile 2013
Conferimento d'azienda e cessione quote: elusione?
La Corte di cassazione con l’ordinanza 6835 del 19 marzo 2013 conferma la propria lettura in chiave antielusiva
dell’articolo 20 del Dpr 131/1986 e conferma la possibilità
dell’Amministrazione finanziaria di procedere all’interpretazione
dell’atto non limitandosi al solo contenuto, ma facendo riferimento
anche a elementi extratestuali nonché a eventuali collegamenti negoziali
con atti diversi.
Le argomentazioni sono così riassunte da fiscooggi a cui si rimanda per approfondimenti:
Si ricorda, infatti, che in termini pressoché identici la Corte di cassazione si è già espressa con le sentenze 14900/2011 e 2713/2002, oltre che con le sentenze 1913/2007 e 9162/2010 richiamate nella stessa ordinanza.
La giurisprudenza di merito sul punto si è dimostrata però, a oggi, alquanto altalenante. Si vedano, infatti, fra le tante sentenze contrarie, la 45/2009 della Ctp di Treviso, la 65/2011 della Ctp di Prato e la 388/2010 della Ctp di Milano.
Inoltre, va segnalato che, in senso critico, si sono espresse l’Associazione italiana dei dottori commercialisti (norma di comportamento n. 186 del 2012) e il Consiglio nazionale del notariato (studio n. 95 del 2003), che, da una parte, hanno negato la portata di norma antielusiva generale all’articolo 20 e, dall’altra, hanno escluso che l’operazione di cessione di azienda possa avere identico valore economico dell’operazione di conferimento associata alla cessione delle quote di partecipazione.
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Le argomentazioni sono così riassunte da fiscooggi a cui si rimanda per approfondimenti:
- il termine di decadenza a disposizione dell’ufficio, nel caso di rettifiche ex articolo 20 del Tur, a prescindere dal carattere complementare o suppletivo della maggiore imposta, è di tre anni, dovendo applicarsi il termine di cui all’articolo 76, comma 2, lettera c, che “decorre dalla domanda di registrazione dell’ultimo atto dell’unica fattispecie complessa”. In ogni caso, la Cassazione ha ritenuto di specificare espressamente che l’imposta richiesta, in caso di rettifiche ex articolo 20, ha natura suppletiva, essendo dovuta in conseguenza di “errore od omissione” in sede di liquidazione dell’imposta principale
- il legislatore, nella formulazione dell’articolo 20, ha privilegiato, la “intrinseca natura e gli effetti giuridici” al “titolo o la forma apparente” di essi. Ciò comporta che “nell’individuazione della materia imponibile dovrà darsi la preminenza assoluta alla causa reale sull’assetto cartolare, con conseguente tangibilità, sul piano fiscale, delle forme negoziali in considerazione della funzione antielusiva sottesa alla disposizione in parola”. La Corte di cassazione chiude inoltre ricordando che il divieto di abuso di diritto si traduce in un principio generale antielusivo.
Si ricorda, infatti, che in termini pressoché identici la Corte di cassazione si è già espressa con le sentenze 14900/2011 e 2713/2002, oltre che con le sentenze 1913/2007 e 9162/2010 richiamate nella stessa ordinanza.
La giurisprudenza di merito sul punto si è dimostrata però, a oggi, alquanto altalenante. Si vedano, infatti, fra le tante sentenze contrarie, la 45/2009 della Ctp di Treviso, la 65/2011 della Ctp di Prato e la 388/2010 della Ctp di Milano.
Inoltre, va segnalato che, in senso critico, si sono espresse l’Associazione italiana dei dottori commercialisti (norma di comportamento n. 186 del 2012) e il Consiglio nazionale del notariato (studio n. 95 del 2003), che, da una parte, hanno negato la portata di norma antielusiva generale all’articolo 20 e, dall’altra, hanno escluso che l’operazione di cessione di azienda possa avere identico valore economico dell’operazione di conferimento associata alla cessione delle quote di partecipazione.
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