venerdì 18 novembre 2011

Convegno a Brescia 21 novembre 2011

Lunedì prossimo 21 novembre 2011 sarò ospite dell' Associazione Nazionale Tutela Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in qualità di relatore unico al convegno: LE PERIZIE DI STIMA

President Hotel Roncadelle 
Via Roncadelle, 48
25030 Roncadelle di Castel Mella (Brescia),
21 novembre 2011
14.30 -18.30

Nel corso del convegno verranno approfondite le best practice sulle perizie di stima e sulla valutazione d'azienda in riferimento alle principali operazioni straordinarie e di risanamento aziendale.

Particolare attenzione verrà data alla perizia di rivalutazione fiscale delle partecipazioni

Qui potete trovare il programma e la scheda di iscrizione.
 
Qui le prossime date di lezioni e convegni che mi vedranno relatore nel 2011.

mercoledì 9 novembre 2011

Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1° luglio 2011

Come è ricordato dalla CIRCOLARE N. 47/E del 2011, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (TUIR).

Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, il contribuente era  tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima.

Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed effettuare il pagamento dell’imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002. Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.

Da ultimo, l’articolo 7, comma 2, lettera dd), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito decreto), ha fissato al 1° luglio 2011 la data in cui deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.

Con la successiva lettera dd-bis), introdotta in sede di conversione del decreto, è stata ampliata la categoria dei soggetti che possono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni, estendendo tale possibilità alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena proprietà.

La stessa disposizione, e in particolare le lettere da ee) a gg), ha risolto talune problematiche connesse alla possibilità di recuperare l’imposta sostitutiva da parte dei contribuenti che si sono avvalsi più volte, in periodi diversi, della procedura della rideterminazione.


La nuova rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni

La norma in esame consente la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché detenuti alla data del 1° luglio 2011.

Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.

Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa sostenuta per la redazione della perizia.



La perizia giurata di stima

Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012.

Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori legali dei conti


Asseverazione

Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.


Deducibilità

Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5, dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi.

La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni.


Il versamento dell’imposta sostitutiva

L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
  • 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data

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martedì 8 novembre 2011

Concordato preventivo e transazione fiscale

Ricevo e segnalo l'interessante sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931

Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale.

Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione.

Con riguardo all'Imposta sul Valore Aggiunto, la proposta di transazione fiscale può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.

Deve escludersi che la necessità del pagamento integrale dell'Imposta sul Valore Aggiunto comporti quella dell'integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati con grado anteriore in ossequio al principio secondo cui "Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione" (art. 160, 20 co. l.f.).

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lunedì 10 ottobre 2011

Impianti fotovoltaici senza Ici

L’incentivazione al ricorso e alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce uno dei temi centrali della politica internazionale e comunitaria in materia di protezione dell’ambiente.

Gli ultimi due lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione «Studi e Materiali» e riguardano i profili civilistici e fiscali della realizzazione di impianti fotovoltaici.

1. Alcune questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note - Studio n. 221-2011/C.

Sulla base dei criteri ermeneuti emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW) nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale.

La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto.

Alla luce di tali considerazioni non residuano, pertanto, dubbi circa la configurabilità della costituzione del diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. quale strumento contrattuale “privilegiato” ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per la loro costruzione; ciò non escludendo, peraltro, la possibilità per di servirsi di strumenti contrattuali diversi (quali la locazione, il comodato, ed altre fattispecie obbligatorie anche atipiche), i quali in prima analisi appaio, tuttavia, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al godimento statico di impianti già esistenti.

Ciò premesso, dunque, quella di stabilire se un determinato atto abbia ad oggetto la costituzione di un diritto di superficie ovvero una locazione (o altro atto a contenuto meramente obbligatorio) rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c.

2. Profili fiscali degli atti relativi agli impianti foto-voltaici - Studio n. 35-2011/T

Il Notariato esamina i vari profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing.

Riguardo ai terreni, la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione ed il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le disposizioni tributarie che qualificano la natura "edificabile" del suolo. Riguardo ai fabbricati, sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell'edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell'assimilabilità alle "aree urbane".

In materia di plusvalenze tassabili, equipara la negoziazione di diritti di superficie alla cessione di proprietà, piuttosto che a quella di usufrutto e non ritiene possibile assimilarla all'assunzione di obbligazioni di permettere (così avversando la tesi che vorrebbe applicare le regole del TUIR proprie di queste due fattispecie particolari).

Quanto all'imposta ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l'esenzione da detta imposta.

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giovedì 6 ottobre 2011

Il coraggio di unire i puntini

Per una volta questo blog non tratterà di argomenti strettamente tecnici, ne ne scuso con i lettori, ma sapendo che è seguito da molti studenti universitari e da praticanti dottori commercialisti mi permetto di divagare con qualche riflessione personale (solitamente riservate ad un altro mio blog) sorta ripensando al discorso di Steve Jobs a Stanford.

La vita è un percorso strano, molto spesso passioni ed esperienze che pensavi inconciliabili si fondono e ti aiutano a crescere. Scopri che tutto quel tempo perso a seguire i tuoi interessi seguendo altre strade improvvisamente torna utile e quel percorso si ricongiunge alla tua carriera, alla tua formazione tradizionale.

Molte volte ancora praticante mi son sentito dire che era inutile perder tempo a studiare operazioni straordinarie che non sarebbero mai arrivate, molte volte mi son sentito dire che internet era uno strumento non adeguato per la professione e che ci perdevo troppo tempo, molte volte mi son sentito dire che incontrare amici, di professioni diverse, confrontarsi, contaminarsi era tempo perso.

L'importante nella vita credo sia fare ciò che si ama, ma farlo al meglio. La passione vuole la qualità, non è un alibi per essere dilettanti.

Arriva un punto in cui ti rendi conto che imprenditore, professionista o operaio conta soprattutto la persona e ciò che questa persona sa apprendere e ridare trasformandolo in amore per le persone che ci circondano, per quello che siamo per ciò che facciamo. Il fondatore di Apple è stato una persona generosa.


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