venerdì 5 giugno 2009

Fusione, scissione, informativa privacy web.

La newsletter n.324 del 4 giugno 2009 del garante privacy ha chiarito che, in caso di fusioni e scissioni societarie, le stesse società interessate all'operazione devono pubblicare un'informativa sul proprio sito web per comunicare agli interessati il cambiamento del titolare dei dati.

Il garante privacy richiede inoltre di comunicare l'operazione ai singoli interessati in occasione della prima circostanza utile di contatto, anche per altre finalità.

In questo caso la consueta informativa a clienti, fornitori e banche dovrà essere integrata con quanto previsto dal garante ai fini della privacy.

Si ricorda che maggiori informazioni sugli adempimenti in caso di fusione o scissione è possibile consultare: Le Perizie di Stima

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venerdì 29 maggio 2009

Fusioni, scissioni, conferimenti e bonus fiscale

La Risoluzione n. 134/E ha ribadito che il bonus aggregazioni è garantito soltanto in caso di completa indipendenza tra le società partecipanti all'operazione.
Quindi anche in caso di rispetto degli altri requisiti, non si potrà beneficiare della norma agevolativa in assenza di indipendenza tra le società partecipanti (risoluzione n. 134/E).

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martedì 26 maggio 2009

Situazione patrimoniale di fusione o scissione

La situazione patrimoniale: deve essere predisposta dagli amministratori nel rispetto delle regole previste per la stesura del bilancio d’esercizio, rispettandone la struttura (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) e i principi di redazione.
Parte della dottrina ritiene che le società che redigono il bilancio di esercizio secondo gli schemi IAS devono costruire la Situazione Patrimoniale rispettando quanto prescritto dai Principi Contabili Internazionali.
Si tratta quindi di un vero e proprio bilancio infra-annuale (di un bilancio intermedio costruito secondo i dettami dell’OIC 30), redatto allo scopo di fornire ai soci e ai creditori informazioni aggiornate sulla consistenza patrimoniale delle società partecipanti all’operazione. È per questo necessario che la situazione sia riferita a una data sufficientemente vicina e comunque non anteriore di oltre 120 giorni al deposito del progetto di fusione presso la sede della società.
Può essere utilizzato, alternativamente, il bilancio dell’ultimo esercizio se questo si è chiuso non più di sei mesi prima del giorno in cui è avvenuto il suddetto deposito.

giovedì 21 maggio 2009

La perizia nella rivalutazione degli immobili

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 7 maggio 2009 ha chiarito che è la valutazione dell'amministratore, eventualmente supportata da perizia non obbligatoria, ad attribuire distinti valori di mercato al fabbricato e all'area pertinenziale.

Si ritiene assolutamente consigliata la perizia di un professionista in caso di rivalutazione di immobile posseduto da una società di capitali in quanto si andrà a modificare il patrimonio netto della stessa.

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