Piani di ristrutturazione, concordati preventivi e transazioni fiscali si troveranno in grosse difficoltà dopo le modifiche introdotte dalla manovra Tremonti di stabilizzazione finanziaria ai privilegi fiscali.
I concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti che attendono la votazione dei creditori, infatti, dovranno essere rivisti mettendo in grossa difficoltà le aziende debitrici che vedranno aumentare il rischio di fallimento.
Le novità contenute nell'art. 23 commi 37 e seguenti della manovra, rendono difficilmente applicabile la transazione fiscale da poco introdotta nella legge fallimentare.
Il recente Dl 98/2011 ha esteso il privilegio anche ai crediti per sanzioni tributarie e, soprattutto ha eliminato ogni limite temporale e quantitativo del privilegio fiscale previsto dall'art. 2752 del codice civile.
Ad aggravare la situazione ricordiamo che le modifiche normative hanno effetto retroattivo garantendo il privilegio a tutti i crediti sorti anteriormente al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del dl 98/2011.
Disposizioni in materia di entrate
Art. 23 Norme in materia tributaria
37. Al comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile, le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'imposta locale sui redditi, diversi da quelli indicati nel primo comma dell'articolo 2771, iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.38.L'articolo 2771 del codice civile e' abrogato.
39. Nel terzo comma dell'articolo 2776 del codice civile, dopo le parole: "I crediti dello Stato indicati" sono inserite le seguenti: "dal primo e". La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
40.I titolari di crediti privilegiati, intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove norme di cui ai precedenti commi, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, valendosi,
in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto.
Articolo 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali. In vigore dal 6 luglio 2011 modificato da: Decreto-legge del 06/07/2011 n. 98 Articolo 23
Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive ed imposta locale sui redditi.
(Se si tratta di ruoli suppletivi, e si procede per imposte relative a periodi d'imposta anteriori agli ultimi due, il privilegio non puo' esercitarsi per un importo superiore a quello degli ultimi due anni, qualunque sia il periodo cui le imposte si riferiscono.) (1)
Hanno altresi' privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.
Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicita' e ai diritti sulle pubbliche affissioni.
(1) Comma soppresso dall'art. 33, decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 2752 del codice civile hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di Irpef, Irpeg, Ires, Irap e imposte locali sui redditi.
La nuova disposizione generalizza l'attribuzione del privilegio a tutte le imposta erariali, ne estende l'applicazione anche alle sanzioni tributarie (prima della modifica soltanto le sanzioni Iva godevano del privilegio) e, soprattutto, non richiede più che i debiti tributari «siano iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente».
La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
martedì 26 luglio 2011
Concordato preventivo: i nuovi privilegi tributari remano contro.
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lunedì 25 luglio 2011
Nasce l'Organismo italiano di valutazione
Segnalo, riportando il comunicato stampa, la nascita dell' Organismo Italiano di Valutazione su iniziativa dell’ Università Bocconi che, insieme a Borsa Italiana, Assirevi, Ordine nazionale dei dottori commercialisti, Aiaf-Associazione italiana analisti finanziari e Andaf – Associazione Nazionale direttori amministrativi e finanziari.
Per ora le informazioni sono limitate ma speriamo di fornire presto maggiori dettagli in merito.
Luigi Guatri e Piergaetano Marchetti nominati rispettivamente presidente e vicepresidente del nuovo organismo nato su iniziativa della Bocconi e con Borsa italiana, Assirevi, Ordine nazionale dei dottori commercialisti, Aiaf e Andaf come enti fondatori
Presentato a Milano in Bocconi, nel corso del convegno “Migliori valutazioni per migliori bilanci”, il nuovo Organismo italiano di Valutazione alla presenza di Stephen J. Sherman, chairman dell’ International Valuation Standard Board.
L’Oiv nasce su iniziativa dell’Università Bocconi che, insieme a Borsa Italiana, Assirevi, Ordine nazionale dei dottori commercialisti, Aiaf-Associazione italiana analisti finanziari e Andaf – Associazione Nazionale direttori amministrativi e finanziari, è ente fondatore del nuovo organismo.
La missione dell’Oiv è divenire lo standard setter italiano in tema di principi di valutazione e il referente, per il nostro Paese, dell’International Valuation Standard Council (Ivsc), l’omologo standard setter internazionale, al quale già partecipano - in qualità di enti sponsor - gli standard setter domestici dei principali paesi occidentali.
Il nuovo organismo sarà guidato da Luigi Guatri e Piergaetano Marchetti, rispettivamente presidente e vice-presidente dell’Oiv.
“La finalità dell’Oiv”, ha esplicitato Luigi Guatri, “oltre al dialogo con l’Ivsc e gli altri standard setter internazionali più qualificati, è la creazione di un corpus di principi di valutazione di riferimento per esperti di valutazione, esperti contabili, revisori, direttori finanziari, sindaci e consiglieri d’amministrazione, nonché l’individuazione di standard di competenze professionali e di un codice etico per gli esperti di valutazione”.
La nascita dell’Oiv ha già ottenuto parere favorevole dalle tre Autorità di riferimento (Banca d’Italia, Consob e Isvap) e dall’Oic – Organismo italiano di contabilità, a cui il nuovo organismo è stato presentato ancor prima della sua nascita nel corso di un incontro a porte chiuse.
Link: Per restare aggiornato iscriviti alla nostra Newsletter!
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Luigi Guatri e Piergaetano Marchetti nominati rispettivamente presidente e vicepresidente del nuovo organismo nato su iniziativa della Bocconi e con Borsa italiana, Assirevi, Ordine nazionale dei dottori commercialisti, Aiaf e Andaf come enti fondatori
Presentato a Milano in Bocconi, nel corso del convegno “Migliori valutazioni per migliori bilanci”, il nuovo Organismo italiano di Valutazione alla presenza di Stephen J. Sherman, chairman dell’ International Valuation Standard Board.
L’Oiv nasce su iniziativa dell’Università Bocconi che, insieme a Borsa Italiana, Assirevi, Ordine nazionale dei dottori commercialisti, Aiaf-Associazione italiana analisti finanziari e Andaf – Associazione Nazionale direttori amministrativi e finanziari, è ente fondatore del nuovo organismo.
La missione dell’Oiv è divenire lo standard setter italiano in tema di principi di valutazione e il referente, per il nostro Paese, dell’International Valuation Standard Council (Ivsc), l’omologo standard setter internazionale, al quale già partecipano - in qualità di enti sponsor - gli standard setter domestici dei principali paesi occidentali.
Il nuovo organismo sarà guidato da Luigi Guatri e Piergaetano Marchetti, rispettivamente presidente e vice-presidente dell’Oiv.
“La finalità dell’Oiv”, ha esplicitato Luigi Guatri, “oltre al dialogo con l’Ivsc e gli altri standard setter internazionali più qualificati, è la creazione di un corpus di principi di valutazione di riferimento per esperti di valutazione, esperti contabili, revisori, direttori finanziari, sindaci e consiglieri d’amministrazione, nonché l’individuazione di standard di competenze professionali e di un codice etico per gli esperti di valutazione”.
La nascita dell’Oiv ha già ottenuto parere favorevole dalle tre Autorità di riferimento (Banca d’Italia, Consob e Isvap) e dall’Oic – Organismo italiano di contabilità, a cui il nuovo organismo è stato presentato ancor prima della sua nascita nel corso di un incontro a porte chiuse.
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lunedì 20 giugno 2011
Concordato, fallimento e responsabilità amministratori di srl
Assonime n.3/2011
La disciplina della società a responsabilità limitata non prevede una norma che regoli la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali. Tale lacuna ha generato incertezza interpretativa e applicativa.
Una recente sentenza del Tribunale di Milano rafforza la tesi interpretativa secondo cui alla S.r.l. deve essere applicata in via analogica la disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori di società per azioni.
In conseguenza dell’applicazione della disciplina della S.p.A. alla S.r.l. in tema di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, la sentenza stabilisce che in caso di fallimento il curatore di una S.r.l. possa esperire la medesima azione al posto dei creditori sociali.
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mercoledì 15 giugno 2011
AIDC Milano: CONFERIMENTO D’AZIENDA E REGIME FISCALE DELL’AVVIAMENTO
Riportiamo l'interessante norma di comportamento n. 181 dell' AIDC Milano relativa a: CONFERIMENTO D’AZIENDA E REGIME FISCALE DELL’AVVIAMENTO
Massima: In caso di conferimento di un’azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa.
La norma di comportamento in questione è interessante anche e soprattutto in relazione alla Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 4 marzo 2010, la quale partendo dall’infondato presupposto secondo il quale “ il valore dell’«asset» avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla «dismissione» del compendio aziendale di riferimento)” giunge alla conclusione che “tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del TUIR.”.
Si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alla nota n.16
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Massima: In caso di conferimento di un’azienda, in relazione alla quale sia già iscritta nella contabilità del conferente una posta a titolo di avviamento, il conferitario acquisisce l’avviamento unitamente agli elementi che compongono l’azienda e subentra nel valore fiscale che l’avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale viene iscritto nella contabilità del conferitario, ciò in quanto l’avviamento rappresenta una qualità dell’azienda che non può circolare autonomamente e si trasferisce necessariamente con essa.
La norma di comportamento in questione è interessante anche e soprattutto in relazione alla Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 4 marzo 2010, la quale partendo dall’infondato presupposto secondo il quale “ il valore dell’«asset» avviamento non è oggetto di trasferimento (ma viene stornato dalla contabilità del soggetto conferente in conseguenza della perdita di valore scaturente dalla «dismissione» del compendio aziendale di riferimento)” giunge alla conclusione che “tale posta contabile deve essere esclusa dal concetto di azienda conferita, così come definita dal citato art. 176, comma 1, del TUIR.”.
Si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alla nota n.16
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giovedì 9 giugno 2011
Business plan: una guida al piano di impresa
Segnaliamo che è disponibile e gratuitamente scaricabile la Guida al Business plan predisposta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
La presentazione dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi:
Molto spesso le risorse per predisporre un nuovo piano di impresa si trovano già all’interno dell’azienda. Al consulente o al commercialista resta il ruolo di sparring partner per stressare le idee ed evitare che l’imprenditore se ne innamori.
Ecco a puro titolo di esempio alcuni momenti in cui è opportuno provvedere a predisporre un business plan:
La presentazione dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi:
- Sintesi del progetto d’impresa;
- Presentazione dei soci della newco o del soggetto proponente ed attuatore del nuovo progetto;
- finalità del Business Plan;
- Destinatario del Business Plan;
- indicazione dettagliata delle principali assumptions adottate con evidenza delle probabilità di accadimento stimate;
- evidenza del rendimento e del rischio complessivo del progetto;
- indicazione del o dei redattori del Business Plan e della loro qualificazione professionale;
- dichiarazione di conformità alle Linee Guida di redazione del Business Plan emanate del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in caso di applicazione effettiva degli stessi;
- esplicitazione dei riferimenti temporali, con separata indicazione della data di stesura del Business Plan da parte del o dei redattori e della data di comunicazione dello stesso documento allo specifico destinatario o di sua diffusione ad un pubblico indeterminato.
Molto spesso le risorse per predisporre un nuovo piano di impresa si trovano già all’interno dell’azienda. Al consulente o al commercialista resta il ruolo di sparring partner per stressare le idee ed evitare che l’imprenditore se ne innamori.
Ecco a puro titolo di esempio alcuni momenti in cui è opportuno provvedere a predisporre un business plan:
- l’avvio di un nuovo progetto d’impresa, relativo alla costituzione di una nuova azienda, anche mediante partecipazione a gare per la concessione in gestione di una determinata struttura;
- la riorganizzazione delle attività svolte nell’azienda;
- l’avvio di nuove produzioni, con conseguente adeguamento della struttura aziendale (produttiva e anche commerciale ed amministrativa);
- le modifiche alla struttura finanziaria aziendale, al fine di meglio adeguarla alle attività reali svolte dall’organizzazione;
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