Il convegno su Le perizie di Stima e la Valutazione d'Azienda si terrà:
Orario: dalle 14 alle 18
Sede: la sala convegni della Trentino Sviluppo SPA in via
Fortunato Zeni 8 (www.trentinosviluppo.it) - Rovereto (TN).
La mission del nostro ospite Trentino Sviluppo Spa:
"...Favorire lo sviluppo sostenibile del Trentino attraverso azioni e servizi volti a supportare la crescita della capacità imprenditoriale e di innovazione del territorio con azioni di promozione dei fattori di attrattività, operando in una logica di rete secondo principi di imprenditorialità, innovazione, coesione sociale, qualità della vita, del lavoro e dell’ambiente per costruire il Trentino del futuro..."
L'evento è GRATUITO ed è aperto a tutti i professionisti iscritti agli Ordini Professionali, ammette praticanti e/o collaboratori, ammette ospiti.
Per maggiori informazioni potete visitare il Portale Nazionale della Formazione Professionale Continua o direttamente la scheda del Convegno su Perizie di Stima e Valutazione d'Azienda a Rovereto
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La valutazione d'azienda nelle operazioni di finanza straordinaria: questo blog è dedicato ai professionisti che hanno ricevuto mandato per redarre perizie di stima o ai manager che sono interessati ad approfondire l'argomento.
lunedì 9 gennaio 2012
Convegno a Rovereto: Perizie di Stima
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mercoledì 30 novembre 2011
Grandi cambiamenti per il 2012
Gli ultimi convegni di Verona e di Brescia cono andati molto bene, sia per numero di presenti (a Brescia hanno superato i 350 iscritti) sia per partecipazione e qualità degli interventi.
Ringrazio tutti ovviamente a cominciare dagli organizzatori e dai partecipanti.
Entro fine anno restano ancora due incontri ma su argomenti che esulano da questo blog:
Marketing ed organizzazione dello studio professionale
Intanto vi segnalo che ho deciso di aprire un account di twitter dedicato al libro @periziedistima che si affianca al mio personale @commercialista ed a quello del nostro studio @studiopanato
Sotto le slide del convegno con uno speciale sulle perizie di rivalutazione fiscale
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Ringrazio tutti ovviamente a cominciare dagli organizzatori e dai partecipanti.
Entro fine anno restano ancora due incontri ma su argomenti che esulano da questo blog:
Marketing ed organizzazione dello studio professionale
- Il 12 dicembre a Parma ospite di ARCER
- Il 14 dicembre a Milano per la Master class dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Intanto vi segnalo che ho deciso di aprire un account di twitter dedicato al libro @periziedistima che si affianca al mio personale @commercialista ed a quello del nostro studio @studiopanato
Sotto le slide del convegno con uno speciale sulle perizie di rivalutazione fiscale
Le perizie di stima verona 2011
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venerdì 18 novembre 2011
Convegno a Brescia 21 novembre 2011
Lunedì prossimo 21 novembre 2011 sarò ospite dell' Associazione Nazionale Tutela Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in qualità di relatore unico al convegno: LE PERIZIE DI STIMA
President Hotel Roncadelle
Via Roncadelle, 48
25030 Roncadelle di Castel Mella (Brescia),
21 novembre 2011
14.30 -18.30
21 novembre 2011
14.30 -18.30
Nel corso del convegno verranno approfondite le best practice sulle perizie di stima e sulla valutazione d'azienda in riferimento alle principali operazioni straordinarie e di risanamento aziendale.
Particolare attenzione verrà data alla perizia di rivalutazione fiscale delle partecipazioni
Qui potete trovare il programma e la scheda di iscrizione.
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mercoledì 9 novembre 2011
Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1° luglio 2011
Come è ricordato dalla CIRCOLARE N. 47/E del 2011, gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001 ,
n. 448 (legge finanziaria per il 2002) hanno consentito ai contribuenti che
detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati
in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e con destinazione
agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta
data.
La nuova rideterminazione del costo o valore di acquisto
delle partecipazioni e dei terreni
Asseverazione
Deducibilità
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Il costo di acquisto rideterminato, secondo le modalità
contenute nelle predette disposizioni, è utilizzabile ai fini del calcolo dei
redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a), b), c)
e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22
dicembre 1986 , n. 917 e successive modificazioni (TUIR).
Per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del
costo storico, il contribuente era
tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva del 2 o del 4 per cento
del valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima.
Il termine entro il quale redigere la perizia giurata ed
effettuare il pagamento dell’imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002 .
Disposizioni successive hanno modificato la data cui fare riferimento per il
possesso dei beni ed i termini per l’effettuazione dei richiamati adempimenti.
Da ultimo, l’articolo 7, comma 2, lettera dd), del
decreto legge 13
maggio 2011 , n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 , n.
106 (di seguito decreto), ha fissato al 1° luglio 2011 la data in cui
deve essere verificato il possesso dei predetti beni ai fini di una nuova
rideterminazione del loro costo o valore di acquisto.
Con la successiva lettera dd-bis), introdotta in sede
di conversione del decreto, è stata ampliata la categoria dei soggetti che
possono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni e delle
partecipazioni, estendendo tale possibilità alle società di capitali i cui
beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5
e 7 della legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, siano stati
oggetto di misure cautelari e che all’esito del giudizio ne abbiano
riacquistato la piena proprietà.
La stessa disposizione, e in particolare le lettere da ee)
a gg), ha risolto talune problematiche connesse alla possibilità di
recuperare l’imposta sostitutiva da parte dei contribuenti che si sono avvalsi
più volte, in periodi diversi, della procedura della rideterminazione.
La norma in esame consente la possibilità di rideterminare
il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, purché
detenuti alla data del 1° luglio 2011.
Il valore “rideterminato” può essere contrapposto al
corrispettivo della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e
partecipazioni in luogo dell’originario costo o valore di acquisto.
Tale valore non può essere incrementato degli oneri inerenti
e, quindi, neanche dell’eventuale imposta di successione e donazione, ad
eccezione dell’ipotesi prevista dalla norma con riferimento alla spesa
sostenuta per la redazione della perizia.
La perizia giurata di stima
Ai fini dell’applicazione della norma, il valore al 1° luglio 2011 delle
partecipazioni e dei terreni deve risultare da un’apposita perizia giurata di
stima redatta da professionisti abilitati, entro il termine del 30 giugno 2012 .
Si ricorda che i soggetti abilitati alla redazione delle perizie con
riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati
sono individuati negli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonché negli iscritti nell’elenco dei revisori
legali dei conti
Le perizie possono essere presentate per la asseverazione, oltre che presso la cancelleria del tribunale, anche
presso gli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Va, inoltre, precisato che nell’ipotesi in cui la perizia
sia predisposta per conto della società, la stessa disposizione al comma 5,
dell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001 stabilisce che la relativa spesa è deducibile dal reddito d’impresa della
società o ente in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei
quattro successivi.
La norma specifica ulteriormente che qualora, invece, la
perizia sia predisposta per conto dei soci, la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle
partecipazioni.
Il versamento
dell’imposta sostitutiva
L’efficacia della procedura di rideterminazione del costo o
valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionato al
versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del:
2 per cento del valore risultante dalla perizia, per le
partecipazioni non qualificate;- 4 per cento del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere
effettuato entro il 30
giugno 2012 in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino
ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima
data
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martedì 8 novembre 2011
Concordato preventivo e transazione fiscale
Ricevo e segnalo l'interessante sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931
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Nell'ambito
di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale
è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal
concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli
effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione
della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati
all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale.
Nel
procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga
una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte
dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli
altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto
essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione.
Con
riguardo all'Imposta sul Valore Aggiunto, la proposta di transazione fiscale
può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento.
Deve
escludersi che la necessità del pagamento integrale dell'Imposta sul Valore
Aggiunto comporti quella dell'integrale pagamento di tutti i crediti
privilegiati con grado anteriore in ossequio al principio secondo cui "Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare
l'ordine delle cause legittime di prelazione" (art. 160, 20 co. l.f.).
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