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martedì 30 settembre 2008

Rivalutazione partecipazioni: scade oggi la richiesta di rimborso

I contribuenti entro il 31 ottobre 2008, come previsto dal d.l. n. 97 del 3 giugno 2008, possono rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008,
La risoluzione 10 giugno 2008, n. 236/E, ha chiarito che è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva versata per precedenti rivalutazioni effettuate sugli stessi beni entro 48 mesi dal versamento.
Il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° luglio 2003 scadeva il 30 settembre 2004.
I contribuenti potranno chiedere il rimborso di tali presentando entro oggi l'istanza di rimborso.

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venerdì 5 settembre 2008

Perizia rivalutazione quote: proroga al 31 ottobre

Le cessioni di partecipazioni qualificate (oltre il 20%) possedute da privati effettuate sino al 31 dicembre 2008 possono usufruire della tassazione IRPEF sul 40% della plusvalenza. Dal 1° gennaio 2009, l'aliquota verrà innalzata la 49,72%.
Attenzione: I privati hanno la facoltà di affrancare il valore delle partecipazioni possedute entro il prossimo 31 ottobre attraverso la redazione di una apposita perizia di stima ed il pagamento di una imposta sostitutiva che potrebbe ridurre notevolmente il carico fiscale in caso di cessione.
Riaperti i termini per la rivalutazione di partecipazioni entro il 31 ottobre
La possibilità di rideterminare mediante una perizia giurata di stima il valore di acquisto delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati può essere vantaggiosamente utilizzata se sussistono le seguenti condizioni:
  • oggetto della rivalutazione: titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati.
  • finalità della rivalutazione è la possibilità di utilizzare, nel caso di cessione a titolo oneroso della partecipazione, il valore così rideterminato in luogo del costo storico d'acquisto, come termine di riferimento per calcolare la plusvalenza da dichiarare tra i redditi diversi ai sensi del TUIR.
  • Redazione di una perizia giurata di stima da appositi soggetti, mediante la quale si determina il nuovo valore da assumere sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e nel versamento di un'imposta sostitutiva
  • l'importo dell'imposta sostitutiva è pari al 4 per cento del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni qualificate e per i terreni e al 2 per cento per le partecipazioni non qualificate. Il versamento può essere effettuato in tre rate annuali di pari importo aumentate dagli interessi al tasso annuo del 3 per cento
  • soggetti abilitati a redigere la perizia e a prestare giuramento sono i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e iscritti nell'elenco dei revisori contabili

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